Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 5208 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con la sentenza n. 171 del 18 febbraio 2002, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti rispettivamente dall’A.S.E.C. – Confesercenti (NRG. 326/2001) e dalla Mercurio s.r.l. (NRG. 330/2001) per l’annullamento: a) del provvedimento della Conferenza dei Servizi, ex art. 9 della legge n. 114/98, che aveva accolto la richiesta della S. S.p.A. di apertura di una grande struttura di vendita da realizzarsi in Montenero di Bisaccia, contrada Padula, zona mare, con una superficie di mq. 13650; b) del provvedimento emesso dal Comune di Montenero di Bisaccia di autorizzazione all’apertura della predetta grande struttura di vendita e della relativa concessione edilizia; c) della delibera della Giunta regionale del Molise n. 674 del 5 giugno 2001, con cui era stata autorizzata, limitatamente al Comune di Montenero di Bisaccia, la deroga alla sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni amministrative per grandi strutture di vendita; d) della delibera del Consiglio comunale di Montenero di Bisaccia n. 12 del 7 maggio 2001, avente ad oggetto " D.P.R. 20.10.1998, n. 447, art. 5 – ditta S. S.p.A., variante al P.R.G. – determinazioni"; e) di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, compreso in particolare il verbale 9/1 del 4 maggio 2001 della Commissione edilizia, il verbale del 12 aprile 2001 della Conferenza dei Servizi, nonché, se ed in quanto necessario, la delibera della Giunta regionale n. 1844 del 6 dicembre 1999; dopo averli riuniti, li accoglieva, annullando il verbale della conferenza dei servizi del 12 aprile 2001 e tutti gli atti e provvedimenti impugnati ad esso successivi.

Riconosciuta la legittimazione ad agire sia dell’A.S.E.C. – Confesercenti, sia della Mercurio s.r.l. e respinte, in quanto non provate, le eccezioni di tardività dei ricorsi, il predetto tribunale riteneva fondate le due censure concernenti il procedimento di variante urbanistica finalizzato all’apertura del centro commerciale della società controinteressata, la prima relativa alla assoluta carenza del necessario parere regionale sul progetto proposto che aveva determinato l’avvio del procedimento di variante urbanistica, tant’è che nella fase istruttoria di quest’ultima la Regione aveva introdotto modifiche tali da configurare un sostanziale parere negativo al progetto iniziale, dando così luogo ad un progetto del tutto nuovo, rispetto al quale non si era pertanto svolto l’iter procedimentale previsto dalla legge (ciò senza contare che nella riunione della Conferenza dei Servizi del 12 aprile 2001, in cui era stata approvata la variante non era neppure presente il rappresentante della Regione); la seconda relativa alla pubblicazione del progetto oggetto della variante urbanistica, pubblicazione che aveva riguardato l’originario progetto e non già quello modificato.

I.2. Avverso tale sentenza è insorto il Comune di Montenero di Bisaccia che con atto di appello notificato il 24 aprile 2002 ne ha chiesto la riforma alla stregua di sei motivi di gravame.

Con i primi tre è stata dedotta l’inammissibilità dei due ricorsi introduttivi dei giudizi, erroneamente non rilevata dai primi giudici, per la materiale inesistenza degli impugnati atti conclusivi del procedimento (autorizzazione alla realizzazione ed alla apertura della struttura commerciale, primo motivo), per la (consequenziale) mancanza di un interesse concreto ed attuale dei ricorrenti (anche per la inconfigurabilità in capo ad essi di una posizione di interesse legittimo) nonché per genericità e perplessità (secondo e terzo motivo); con il quarto motivo di appello è stato lamentato il vizio di ultra o extra petizione che inficiava la sentenza per la violazione dei principi della domanda e del contraddittorio in ragione dell’inesistenza degli atti impugnati (sostanzialmente ammessa dagli stessi ricorrenti, sia pur attraverso la diversa dichiarazione della loro mancata conoscenza), che non poteva consentire l’accoglimento di un motivo di censura neppure mai spiegato; con il quinto motivo è stata poi sostenuta la inammissibilità dei ricorsi proposti in primo grado per la loro omessa notifica a tutti gli enti pubblici (Soprintendenza ai Beni Archeologici, Culturali e Ambientali del Molise; ANAS, Compartimento di Campobasso; Comando di Campobasso dei Vigili del Fuoco; A.S.L. Basso Molise di Termoli), che avevano partecipato alla Conferenza dei Servizi ex D.P.R. n. 447/1998; infine con il sesto motivo, precisati i referenti normativi della controversia e ripercorso l’intero iter procedimentale, è stata rivendicata la correttezza della complessiva attività amministrativa svolta, negando che sussistesse il difetto di istruttoria per l’omessa valutazione del progetto dal punto di vista urbanistico da parte della Regione e negando altresì che il progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi ai fini della variante urbanistica fosse sostanzialmente diverso da quello originariamente presentato.

I.3. Hanno resistito al gravame la A.S.E.C. Confesercenti e la Mercurio s.r.l. che hanno chiesto il rigetto dell’avverso gravame, confutandone tutti i singoli motivi.

Si è costituita in giudizio anche la S. S.p.A. che ha sostanzialmente aderito ai motivi di appello formulati dall’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia.

Le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive; la S. S.p.A. ha depositato in data 22 marzo 2001 un atto recante dichiarazione di difetto sopravvenuto di interesse alla decisione.

II.1. Con la sentenza n. 542 del 5 ottobre 2004 il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio Intercom Soc. Coop. a r.l. per l’annullamento: a) del provvedimento in data 10 luglio 2002 con cui la Conferenza dei Servizi, ex art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, aveva accolto la richiesta della S. S.p.A. di apertura di una grande struttura di vendita della superficie di 13650 mq in Montenero di Bisaccia, zona mare, Contrada Padula; b) della delibera del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia n. 19 del 20 maggio 2002, avente ad oggetto "apertura centro commerciale in località Padula – art. 5 D.P.R. 447/98 – variante al P.R.G. – Determinazioni" e del verbale della Conferenza dei Servizi del 27 marzo 2002; c) della delibera della Giunta regionale del Molise n. 796 del 5 giugno 2002, avente ad oggetto "Legge regionale 27 settembre 1999 n. 33, art. 4, comma 5 – Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita", con la quale la Regione aveva autorizzato la deroga alla sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni amministrative limitatamente al Comune di Montenero di Bisaccia, richiamando la precedente deliberazione n. 674 del 5 giugno 2001; d) della delibera della Giunta regionale del Molise n. 648 del 13 maggio 2002, avente ad oggetto "Comune di Montenero di Bisaccia – Richiesta di apertura di grande struttura di vendita. Ratifica parere in sede di Conferenza di servizi"; e) del provvedimento (prot. 8002 del 9 dicembre 2002) di autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita in contrada Padula, zona mare, e della relativa concessione edilizia (n. 16/1/2002 del 9 dicembre 2002); f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il parere della commissione edilizia comunale del 6 dicembre 2002, l’autorizzazione paesistica prot. n. 1394 del 3 settembre 2002 (rilasciata dalla Regione Molise, Settore Beni ambientali regionali), la convenzione tra il Comune di Montenero di Bisaccia e la S. S.p.A. (rep. n. 453 del 28 settembre 2001), lo respingeva.

Ricapitolata la articolata vicenda ed evidenziato che gli atti relativi alla richiesta della S. S.p.A. di realizzazione e di apertura di una grande struttura di vendita in contrada Padula, zona mare, nel Comune di Montenero di Bisaccia erano stati annullati su ricorso di A.S.E.C. – Confesercenti e della società Mercurio s.r.l. dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con sentenza n. 171 del 28 febbraio 2004, non sospesa dal Consiglio di Stato, il predetto tribunale, riconosciuto l’interesse a ricorrere in capo al Consorzio I. soc. coop. a r.l., autorizzato all’apertura di una grande struttura di vendita in un ambito territoriale limitrofo a quello oggetto della richiesta della S. S.p.A. e respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita omessa notifica a tutti gli enti che avevano partecipato alla nuova Conferenza di Servizi, riteneva infondati tutti i motivi di censura sollevati, imperniati sulla violazione di legge (artt. 3, 6° comma; 6, 6° comma; 4; 11 e 12 della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33; 6, 2° comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 446; D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440), sull’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, falsità dei presupposti e sviamento.

II.2. Il Consorzio I. Soc. coop. a r.l. con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma di tale sentenza, articolando sei motivi di gravame, con cui sono stati riproposti i motivi di censura sollevati con il ricorso di primo grado, superficialmente apprezzati ed erroneamente respinti con motivazione lacunosa ed affatto condivisibile.

II.3. Hanno resistito al gravame la S. S.p.A., il Comune di Montenero di Bisaccia e la Regione Molise, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

III. Alla pubblica udienza del 17 maggio 2011, dopo la rituale discussione, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

IV. Gli appelli in esame devono essere riuniti per ragioni di connessione obiettiva, unica essendo la vicenda che ha determinato l’insorgere delle controversie (richiesta della S. S.p.A. di realizzare una grande struttura commerciale nel Comune di Montenero di Bisaccia, contrada Padula, zona mare, con una superficie di mq. 13650).

V. Per quanto riguarda l’appello proposto dal Comune di Montenero di Bisaccia (NRG. 3546/2002) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 171 del 28 febbraio 2002, la Sezione deve preliminarmente esaminare le questioni relative alla sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, così come dedotto dall’appellata S. S.p.A., e al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla stessa amministrazione comunale appellante, nella memoria del 25 maggio 2002.

V.1. Non può essere dichiarata l’improcedibilità del gravame in esame in relazione all’avvenuto deposito (in data 22 marzo 2011) da parte dell’appellata S. S.p.A. di una dichiarazione, a tenore della quale sarebbe venuto meno ogni interesse alla decisione "… conseguenza dell’intervenuta cessione, nell’anno 2005, del C.C. Costaverde".

Invero, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata solo al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per essere venuto meno per il ricorrente qualsiasi utilità (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) della pronuncia del giudice (tra le più recenti, C.d.S., sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; 13 luglio 2010, n. 4540; 11 maggio 2010, n. 2833); peraltro la carenza di interesse in ordine all’annullamento dell’originario provvedimento, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello, comporta non solo la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, ma altresì dell’originario ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (C.d.S, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7000).

Orbene anche a voler tacere dell’estrema laconicità, genericità ed equivocità della ricordata dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, che non contiene alcun elemento probatorio o indiziario circa fatti astrattamente idonei a dar conto della effettiva modificazione della originaria situazione di fatto o di diritto e non consente perciò di apprezzare l’effettiva e definitiva inutilità della decisione, che sola giustificherebbe la declaratoria di sopravvenuta carenza, non può dubitarsi, per un verso, dell’interesse dell’appellante Comune di Montenero di Bisaccia ad ottenere una pronuncia in ordine alla legittimità del comportamento tenuto e del provvedimento impugnato (non solo sotto il profilo esclusivamente morale, ma anche in funzione di eventuali giudizi di responsabilità a carico dei suoi amministratori e funzionari) e, per altro verso, dell’opposto interesse degli originari ricorrenti alla conferma della sentenza impugnata.

Il mero disinteresse di fatto del controinteressato, destinatario del favorevole provvedimento impugnato, non costituisce una situazione idonea a paralizzare l’esercizio della funzione giurisdizionale, realizzandosi altrimenti un’inammissibile violazione dei principi costituzionali fissati dagli articoli 24 e 113.

V.2. Non sussiste il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua.

Indipendentemente da ogni questione sulla stessa ritualità ed ammissibilità della censura, è sufficiente rilevare che l’articolo 32 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardava esclusivamente l’impugnativa giurisdizionale dei provvedimenti del sindaco in materia di commercio (C.d.S., sez. V, 6 ottobre 1999, n. 1343), laddove nel caso di specie la controversia investe provvedimenti di vario tipo (quali, in via diretta ed immediata, innanzitutto l’esito della conferenza di servizio, ex art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nonché di conseguenza gli atti conseguenti la concessione edilizia per la realizzazione di una grande struttura di vendita, la variante al piano regolatore generale e l’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di venduta) rispetto ai quali è contestato il corretto esercizio del potere amministrativo e sussistono di conseguenza posizioni di interesse legittimo, che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo.

V.3. Passando all’esame dell’appello, esso è fondato nel merito con riferimento al sesto motivo di gravame, il che esime la Sezione dall’esaminare gli altri motivi di appello (attinenti, come accennato, alla dedotta inammissibilità, sotto svariati profili, dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, nonché alla dedotta nullità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato).

V.3.1. L’appellante ha innanzitutto rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dai primi, non sussisteva alcun vizio del procedimento di variante urbanistica finalizzato all’apertura del centro commerciale della società controinteressata sotto il profilo della omessa o insufficiente istruttoria, in quanto l’amministrazione regionale aveva potuto svolgere compiutamente le proprie valutazioni ed aveva anche espresso il proprio parere.

Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.

V.3.1.1. Occorre premettere, in punto di fatto, che non è contestato che la Società Sercam S.p.A. presentava in data 6 dicembre 2000 al Comune di Montenero di Bisaccia un’apposita istanza per ottenere l’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33, precisando che tale istanza era da intendersi avanzata anche ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

Il Comune di Montenero di Bisaccia disponeva la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dell’articolo 12 della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33.

Dal verbale della relativa riunione in data 11 gennaio 2001 (in cui erano presenti i rappresentanti della Provincia di Campobasso, della Regione Molise e del Comune di Montenero di Bisaccia, oltre che di altri enti convocati a titolo consultivo) emerge che, poiché la domanda della S. S.p.A. era stata avanzata anche ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, era stata indetta una separata conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 del predetto D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, non essendovi alcuna disposizione (nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e nella legge regionale 27 settembre 1999, n. 33, oltre che nel regolamento comunale) che imponesse lo svolgimento congiunto dei due procedimenti (quello relativo all’autorizzazione commerciale e quello relativo al rilascio del titolo edilizio).

La predetta conferenza deliberava all’unanimità di rinviare la valutazione complessiva della domanda della S. S.p.A. (di autorizzazione all’apertura di una struttura di grande vendita) alla conclusione del procedimento avviato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, dando contestualmente mandato all’amministrazione comunale procedente per l’informazione e la richiesta di parere alla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33.

La conferenza di servizio ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, era convocata per il 15 febbraio 2001.

Nella relativa riunione, come emerge dal relativo verbale, erano presenti, oltre al Sindaco del Comune di Montenero, quale Presidente della conferenza stessa, i rappresentanti della Soprintendenza Archeologica di Campobasso, del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, dell’ANAS di Campobasso, dell’Ufficio Tratturi dell’Assessorato delle politiche agricole della Regione Molise, dell’Assessorato all’urbanistica della Regione Molise, dell’assessorato all’urbanistica del Comune di Montenero di Bisaccia e dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Montenero di Bisaccia: essendo tuttavia sorti dubbi sulla legittimazione del rappresentante dell’Assessorato all’urbanistica della Regione Molise, la conferenza all’unanimità decideva di rinviare ogni decisione sull’esame della domanda della S. S.p.A. per evitare di assumere decisioni viziate, dando peraltro atto che, come risultava dalla comunicazione del responsabile S.U.A.P. del Comune di Montenero di Bisaccia del 12 dicembre 2000, nel vigente strumento urbanistico del predetto comune non vi erano aree disponibili da destinare al tipo di attività richiesta e che quest’ultima rientrava tra le finalità di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

Successivamente nella riunione del 12 aprile 2001 la Conferenza di servizi ex art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, presieduta dall’assessore all’urbanistica del Comune di Montenero di Bisaccia, delegato dal Sindaco, conferenza cui erano presenti i rappresentanti della Soprintendenza Archeologica di Campobasso, dell’ANAS di Campobasso, dell’Assessorato alle attività produttive del Comune di Montenero di Bisaccia e del S.U.A.P. del Comune di Montenero di Bisaccia (mentre erano assenti, benché regolarmente convocati i rappresentanti della Regione Molise, settore urbanistico e assessorato all’agricoltura, dell’A.S.L. n. 4 Basso Molise di Termoli e dei Vigili del Fuoco di Campobasso) esprimeva all’unanimità parere favorevole al progetto presentato dalla S. S.p.A., prescrivendo "l’adeguamento degli elaborati progettuali secondo le prescrizioni contenute nel parere istruttorio n. 566 del 10/04/2001…diretto al coordinatore dell’assessorato all’urbanistica della regione Molise e sopra confermate dalla rappresentante della Soprintendenza…", aggiungendo che "Tali elaborati dovranno essere esaminati dalla commissione edilizia comunale e approvati dai competenti organi comunali" e disponendo infine la trasmissione degli atti al Comune di Montenero di Bisaccia per gli adempimenti previsti dall’articolo 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

Infine in data 8 giugno 2001 la conferenza di servizi ex art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (che nella riunione del 9 marzo 2001 aveva espresso parere negativo sulla richiesta della S. S.p.A. al rilascio della autorizzazione commerciale, sostanzialmente per la mancanza della conformità urbanistica non essendosi ancora concluso il procedimento ex D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447), nuovamente attivata in base alla istanza in data 13 aprile 2001 della predetta S. S.p.A., dopo aver premesso che era stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione edilizia e che il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (con delibera n. 12 del 7 maggio 2001) aveva approvato la variante al piano regolatore generale, proprio ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, per l’apertura dell’attività produttiva in contrada Padula, esprimeva all’unanimità dei presenti (rappresentanti del Comune di Montenero di Bisaccia, della Provincia di Campobasso e della Regione Molise, enti con diritto di voto, mentre erano assenti i rappresentanti degli enti convocati a titolo consultivo, Comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Montecilfone, Palata, Mafalda, Tavenna, San Felice del Molise, nonché Confcommercio di Campobasso, Confesercenti di Campobasso, Federconsumatori di Campobasso e Adiconsum di Campobasso) parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione amministrativa richiesta dalla S. S.p.A. per la realizzazione di una grande struttura di vendita in agro del Comune di Montenero di Bisaccia, contrada Padula, dando contestuale mandato all’amministrazione comunale procedente per l’informazione della richiesta di parere alla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33.

V.3.1.2. Sulla scorta del delineato svolgimento della procedura e della relativa documentazione versata in atti non può condividersi l’assunto dei primi giudici, secondo cui il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi del 12 aprile 2001 ex art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sarebbe viziato per insufficiente o carente istruttoria in relazione al parere reso dall’amministrazione regionale.

Anche a voler prescindere dalla pur decisiva considerazione che per la predetta riunione del 12 aprile 2001 la Regione Molise era stata effettivamente convocata, sia quanto all’assessorato all’urbanistica, sia quanto all’assessorato all’agricoltura (circostanza questa che non è stata neppure oggetto di contestazione), e che pertanto la ingiustificata assenza non solo non costituisce vizio del procedimento, per quanto non può neppure essere considerata rilevante sotto il profilo dell’eventuale carenza istruttoria (ciò anche in considerazione del fatto che finalità del procedimento in conferenza di servizio è quello di semplificazione dell’azione amministrativa, attraverso la valutazione in un solo contesto di tutti gli interessi coinvolti, tenendo perciò luogo l’unico parere espresso di tutti gli eventuali singoli pareri, nulla osta, autorizzazione di competenza delle singole amministrazioni partecipanti alla conferenza stessa), deve sottolinearsi che il parere favorevole espresso nella predetta conferenza di servizi è stato emesso tenendo anche conto anche degli apporti istruttori inviati dalle amministrazioni, convocate ma assenti.

Tra tali apporti emergono, come si ricava dalla lettura del verbale della riunione, i seguenti atti dell’amministrazione regionale: 1) il parere istruttorio n. 211 del 7 febbraio 2011 della sezione ambientale; 2) il parere istruttorio n. 11 del 7 febbraio 2001; 3) il parere urbanistico positivo n. 19/2001; 4) il parere dei beni ambientali n. 211/2001; 5) il parere istruttorio n. 566 del 10 aprile 2001.

In particolare occorre evidenziare che con il parere istruttorio n. 19 (reso dal Settore Gestione Urbanistica dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Molise e a firma del responsabile dell’Ufficio piani attuativi e del responsabile della Sezione Strumenti generale e piani attuativi) veniva espresso "per quanto di competenza di questa struttura, parere positivo alla variante, con le procedure fissate dall’art. 5 del D.P.R. 447/98, proposta dal Comune di Montenero di Bisaccia, sul supporto delle dichiarazioni rese dal Sindaco con nota n. prot. 1335 del 19/02/2001", così superandosi il precedente parere negativo n. 11 del 19 febbraio 2001.

Inoltre con la ricordata nota prot. 566 del 10 aprile 2001 è stato espresso un parere istruttorio positivo relativamente all’aspetto visivo dell’opera, richiamando peraltro il giudizio di conformità dell’intervento proposto rispetto alle norme del PTPAAV per il profilo paesistico.

Come correttamente sostenuto dall’amministrazione appellante non trova alcun fondamento fattuale la tesi del difetto di istruttoria da cui sarebbe affetto il parere espresso dalla conferenza di servizi a causa della omessa o incompleta valutazione da parte dell’amministrazione regionale del progetto proposto dalla S. S.p.A., tanto più che le modifiche da apportare al progetto, come indicate nella predetta nota prot. 566 del 10 aprile 2001 (cui ha fatto riferimento nella riunione del 12 aprile 2001 anche il rappresentante della Soprintendenza archeologica di Campobasso) non comportavano uno stravolgimento del progetto, definendo quindi un intervento del tutto nuovo, come sostenuto dalle ricorrenti in primo grado e ritenuto erroneamente dai primi giudici, essendo limitate ai soli aspetti architettonici "…per minimizzare l’impatto visivo" (cfr. nota prot. 566 del 10 aprile 2001), "…specie per quanto concerne la riduzione o l’eliminazione – sostituzione della copertura della struttura poliedrica in ferro e vetro situata sopra la piazza interna" (dichiarazione del rappresentante della Soprintendenza archeologica di Campobasso nella riunione del 12 aprile 2001).

Emerge in conclusione che l’amministrazione regionale non solo ha effettivamente valutato il progetto proposto da S. S.p.A. sotto tutti i profili di propria competenza, per quanto non ha mai espresso al riguardo alcun parere negativo ovvero qualche effettiva forma di dissenso, il che esclude l’esistenza di qualsiasi vizio istruttorio ai fini della approvazione della conseguente variante urbanistica, dovendosi precisare che le modifiche indicate nei ricordati atti concernevano soltanto l’aspetto architettonico (ai fini dell’impatto visivo e sotto il profilo paesistico), senza alcun effetto diretto sotto il profilo urbanistico, non comportando modifiche sostanziale o stravolgimento del progetto originario: il progetto così modificato non imponeva pertanto la riconvocazione della conferenza di servizi ex art. 5 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, per una sua nuova valutazione e per l’emissione di un nuovo parere (positivo).

Peraltro la correttezza di tali conclusioni trova conferma anche nel fatto che il Comune di Montenero di Bisaccia, dando doverosa esecuzione alla impugnata sentenza, fermo restando l’esito dell’appello proposto, ha rinnovato il procedimento ex art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, indicendo una nuova conferenza di servizi, tenutasi il 27 marzo 2002, nel corso della quale (come emerge dalla lettura del relativo verbale), il rappresentante della Regione Molise ha espresso parere favorevole al progetto proposto da S. S.p.A., depositando a tal fine alcun atti e pareri tecnici, tra cui, per quanto qui interessa, il parere istruttorio n. 19 del 26 marzo 2002 dell’Ufficio Piani Attuativi di (mera) conferma del precedente parere del 5 aprile 2001.

All’esito di tali osservazione il motivo esaminato deve considerarsi fondato.

V.3.2. La censura svolta con il sesto motivo di gravame è fondata anche con riferimento al presunto vizio di pubblicazione del progetto proposto dalla S. S.p.A., pubblicazione che avrebbe riguardato il progetto esaminato dalla Conferenza di servizi e non già quello modificato.

A tacer d’altro è sufficiente rilevare che, come già rilevato, non vi è alcuna sostanziale diversità tra i due progetti, le modifiche attenendo soltanto ad aspetti architettonici (relativi alla minimizzazione dell’impatto visivo e ai fini paesistici) ed essendo quindi irrilevanti ai fini urbanistici e della localizzazione del progetto stesso.

V.3. In conclusione l’appello proposto dal Comune di Montenero di Bisaccia deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, devono essere respinti i ricorsi proposti in primo grado da A.S.E.C. Confesercenti e dalla società Mercurio s.r.l., con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

VI. La riscontrata legittimità dei provvedimenti oggetto di impugnazione da parte di A.S.E.C. Confesercenti e della società Mercurio s.r.l. rende privi di effetti gli atti successivamente posti in essere dall’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia (a titolo di rinnovazione di quelli originari), in esecuzione della predetta sentenza n. 191 del 28 febbraio 2002, ma con salvezza degli esiti dell’impugnazione, impugnati dal Consorzio I. soc. coop. a r.l. e ritenuti legittimi dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con la sentenza n. 542 del 5 ottobre 2004.

La Sezione, pertanto, pronunciando sull’appello proposto dal predetto Consorzio avverso la citata sentenza deve dichiarare la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal Comune di Montenero di Bisaccia avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 171 del 28 febbraio 2002 (NRG. 3546/2002) e dal Consorzio I. soc. coop. a r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 542 del 5 ottobre 2004 (NRG. 401/2005), così provvede:

– riunisce gli appelli;

– accoglie l’appello (NRG. 3546/2002) proposto dal Comune di Montenero di Bisaccia e, per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza, respinge i ricorsi proposti in primo grado da A.S.E.C. Confesercenti e dalla Società Mercurio, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

– pronunciando, poi, sull’appello (NRG. 401/2005) proposto dal Consorzio I. soc. coop. a r.l., dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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