Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 5189 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con determina del 4 febbraio 2009, n. 13 il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale – Area Urbanistica, assetto del territorio, ambiente del Comune di Recale

– annullava d’ufficio la procedura di project financing avente per oggetto "opere per l’attuazione del piano insediamenti produttivi adottato con delibera G.C. n. 68 del 5 aprile 2006",

– annullava altresì la determina del 31 ottobre 2006, n. 31, individuante nella I. il soggetto promotore delle predette opere,

– stabiliva di indire una nuova procedura di project financing avente il medesimo oggetto, da affidare ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L’avviso indicativo predisposto dall’Amministrazione in data del 2 maggio 2006, inerente alla gara annullata, aveva previsto che ciascun concorrente avrebbe dovuto, tra l’altro, rassegnare nella propria proposta di project financing:

– una bozza di convenzione da stipularsi col Comune di Recale (punto 4);

– la "specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione delle opere realizzate" (punto 6);

– l’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lett. b, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, "specificando gli elementi formanti i criteri di aggiudicazione della concessione, in ordine decrescente e con l’indicazione dei punteggi minimo e massimo attribuibili a ciascun parametro" (punto 7).

Lo stesso avviso indicativo aveva così ripartito i punteggi attribuibili ai singoli parametri di valutazione delle proposte: – prezzo: da 0 a 10; – profilo costruttivo urbanistico e ambientale: da 0 a 10; – qualità progettuale, funzionalità, fruibilità e accessibilità al pubblico dell’opera: da 0 a 10; – tempo di esecuzione dei lavori: da 0 a 15; – rendimento dell’opera: da 0 a 10; – durata della concessione: da 0 a 15; – modalità di gestione e livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza: da 0 a 20; – dimostrazione della capacità di promuovere un’azione di marketing territoriale: da 0 a 20.

Il valore totale dei punteggi massimi sopra riportati avrebbe dovuto, dunque, ragguagliarsi a 110.

Ai correlativi parametri la I., in sede di formulazione della propria proposta di project financing (cfr. sub tav. 20, par. 1.1), aveva attribuito soltanto i punteggi massimi, il cui valore totale risultava, appunto, pari a 110.

L’impugnato provvedimento di autotutela era stato così motivato:

– in violazione del punto 7 dell’avviso indicativo di project financing, la I., nell’indicare gli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lett. b, della l. n. 109/1994, avrebbe "conglobato in un’unica voce le modalità di gestione, livelli e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza, attribuendo un punteggio massimo pari a 20 senza l’indicazione del minimo" (omessa anche per tutti gli altri elementi di valutazione);

– in nessuna parte della proposta dell’impresa ricorrente sarebbero stati chiariti modalità e termini dei criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza, solo preannunciati nella elaborazione dei criteri valutativi (sub tav. 20, par. 1.1), ma non indicati nel documento "specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" (tav. 18);

– il disposto annullamento d’ufficio dell’intera procedura avviata avrebbe trovato giustificazione in ragioni di pubblico interesse, in quanto i vizi riscontrati tanto nella proposta della I. quanto in quelle degli altri concorrenti avrebbero inficiato l’offerta del promotore, rendendola indeterminata;

– avrebbe, altresì, trovato giustificazione in ragioni di par condicio, posto che tutti i partecipanti alla gara annullata avrebbero commesso lo stesso errore in cui sarebbe incorsa la I..

2. Il presente appello è proposto dal Comune di Recale e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato in quella sede dalla controinteressata I. Consorzio stabile s.p.a. ed ha conseguentemente annullato la determina. 4 febbraio 2009, n. 13 e gli altri atti impugnati dalla I. in prime cure, avverso l’annullamento della procedura di project financing e in particolare della scelta del promotore.

Rileva l’appellante Comune che la sentenza di primo grado è errata, in quanto la proposta della I. non è stata rispettosa delle regole stabilite nell’avviso indicativo, con riferimento alla mancanza dei valori minimi (essendo stati indicati soli i valori massimi, peraltro uguali a 110 punti, invece cha a 100), per essere state conglobate più voci e per non aver indicato i criteri di aggiornamento delle tariffe e dei canoni di locazione.

La società appellata si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 29 aprile 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La proposta della I. (dapprima aggiudicataria della gara per la scelta del promotore,), con gli atti in vertenza è stata successivamente considerata non meritevole per una serie di elementi

– in violazione del punto 7 dell’avviso indicativo di project financing, nell’indicare gli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lett. b, della l. n. 109/1994, avrebbe "conglobato in un’unica voce le modalità di gestione, livelli e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza, attribuendo un punteggio massimo pari a 20 senza l’indicazione del minimo"

– l’omessa indicazione dei punteggi minimi anche per tutti gli altri elementi di valutazione;

– in nessuna parte della proposta dell’impresa ricorrente sarebbero stati chiariti modalità e termini dei criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza, solo preannunciati nella elaborazione dei criteri valutativi (sub tav. 20, par. 1.1), ma non indicati nel documento "specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" (tav. 18);

Come esattamente rilevato dal TAR:

– il conglobamento in un’unica voce valutativa delle modalità di gestione, dei livelli e dei criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza, è coerente con l’art. 21, comma 2, lett. b, della l. n. 109/1994 e con l’avviso indicativo del 2 maggio 2006;

– del pari conforme a tale avviso è la indicazione del punteggio massimo per ciascuna voce valutativa, mentre la mancata precisazione del minimo corrisponde chiaramente alla utilizzazione per ciascun parametro dell’intera potenzialità valutativa (da zero sino al massimo indicato dal Comune); il risultato finale massimo è così di 110 punti, quale somma delle singole valutazioni, come richiesto dall’avviso indicativo, il che ha comportato il superamento dell’ altra indicazione comunale circa un punteggio massimo di 100, che avrebbe illogicamente sotteso una valutazione al di sotto del massimo per qualcuna delle voci..

– parimenti disattenta alle indicazioni della proposta della odierna resistente è poi la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, laddove si afferma che manca la indicazione dell’aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti, in quanto la bozza di convenzione presentata dalla I. specifica all’art. 16, comma 3, che l’aggiornamento delle tariffe troverà applicazione mediante l’adeguamento delle stesse con l’indice ISTAT sul costo della vita;

– nell’avviso indicativo non era d’altra parte richiesta alcuna specificazione in merito all’adeguamento dei canoni.

L’appello va, pertanto, respinto.

Tuttavia, in considerazione della specificità della vicenda, le spese di giudizio del presente grado possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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