Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-08-2011, n. 31876 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in abbreviato 14/12/09 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza 13/1/09 del Tribunale di Bari che con la continuazione e la diminuente del rito condannava D.G.V. alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato (più infrazioni unitariamente contestate) di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 (in (OMISSIS)), assolveva l’imputato perchè il fatto non sussiste dagli episodi del (OMISSIS) e rideterminava la pena in mesi otto di reclusione per il residuo episodio del 31/12/06.

La Corte osservava che i primi due episodi (frequentazione di pregiudicati) erano slegati tra loro e non rivestivano il requisito dell’abitualità; riteneva invece integrata la terza violazione (ritardata presentazione di venti minuti domenica 31/12/06 al commissariato di PS di Bari-Carrassi rispetto all’orario previsto entro le ore 12).

Ricorreva per Cassazione il D.G., deducendo: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sul dolo (nulla si era risposto alla notazione della difesa secondo cui si era in evidente presenza di un ritardo colposo, vista la misura ridotta del ritardo e il giorno, domenicale e coincidente con l’ultimo dell’anno, in cui esso si era verificato); vizio di motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche, contraddittoriamente basata su un’inesistente pluralità delle violazioni, laddove proprio il giudice dell’appello aveva assolto l’imputato da due delle tre contestate.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine ad entrambi i motivi. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso è fondato. Il giudice di merito ha omesso ogni considerazione in ordine alla ricorrenza del dolo nel terzo episodio (limitandosi a richiamare l’accadimento nei suoi elementi di fatto), laddove l’appellante ne aveva fatta specifica trattazione.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.

Assorbito il secondo motivo (non senza dare atto, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dell’erroneo richiamo – sia pure citato insieme alla "negativa personalità dell’imputato, quale emerge dal suo nutrito certificato penale" – alla "pluralità della violazioni alle prescrizioni della sorveglianza speciale", laddove per le altre due contestate era pronunciata assoluzione).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *