Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 09-08-2011) 12-08-2011, n. 32112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Nell’interesse di B.A., destinatario dell’imputazione provvisoria di cui all’art. 416 bis c.p., per la partecipazione alla cosca ed della Lamia, affiliata alla cosca Commisso, il difensore fiduciario ricorre avverso l’ordinanza 20.1- 14.3.2011 con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la custodia carceraria deliberata dal locale GIP il 6.12.2010, denunciando per più aspetti vizi di violazione di legge e motivazione mancante, contraddittoria e illogica.

Secondo il ricorrente:

la frase da cui il Riesame ha desunto la partecipazione associativa del ricorrente, ritenendola provante la partecipazione all’offerta di denaro a beneficio di detenuti, sarebbe riferibile anche ad altri titoli di pagamento, non indicherebbe una corresponsione in proprio anzichè per conto del genitore, in ogni caso indicherebbe consuetudine non indicativa necessariamente di partecipazione associativa;

– il Tribunale avrebbe in particolare ignorato il dato probatorio, determinante per il ricorrente nello scagionarlo, del richiamo – contenuto nella stessa conversazione – ad epoca risalente a cinque sei anni prima per la precedente occasione in cui ci si era "raccolti"; il che avrebbe escluso summit in tale periodo, comunque non essendo indicata la fonte probatoria della ritenuta recente partecipazione del ricorrente ad un summit;

– in definitiva, in assenza di alcun riferimento ad B. A. sia nelle intercettazioni che nelle dichiarazioni dei collaboratori o nelle annotazioni di polizia relative alle osservazioni in atto, l’unico riferimento alla occasionale contribuzione in favore di detenuti, anche tenendo presenti le considerazioni svolte in precedenza, non poteva assurgere a grave indizio di partecipazione associativa, essendo irrilevante il richiamo ad un "insignificante precedente";

con tali deduzioni, pur contenute nella memoria depositata in udienza, mancherebbe alcun confronto argomentativo.

Con nota depositata il 20.7.2011 il difensore ha prodotto copia della sentenza Cass. Sez.6, sent. 23119 del 7-9.6.2011, che ha accolto il ricorso proposto da B.D., fratello dell’odierno ricorrente ed asseritamente posto in posizione probatoria analoga, chiedendo la trattazione avanti questa Sezione feriale.

2. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

In definitiva, la gravità indiziaria del delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso eie qua è argomentato dal Tribunale con il richiamo al contenuto della conversazione intercorsa tra il padre del ricorrente, B.C., ed il consuocero M. F.. Argomentata specificamente l’attendibilità di B. C. in quel contesto e la rilevanza indiziaria del legame familiare nella situazione di ritenuta certa adesione del padre alla cosca, il Tribunale ha giudicato che da quella conversazione si dovesse evincere: che il figlio A. (insieme con D. e con il genero M.G., figlio di F.) avesse contribuito con denaro per il sostentamento di un autorevole componente dell’associazione, al momento detenuto; che egli (insieme con il fratello ed il genero) avesse partecipato alla riunione tenuta a (OMISSIS) ed indetta dal capocosca C.M. per quella specifica finalità; che tale consapevole corresponsione e tale partecipazione all’incontro, nel contesto familiare descritto, integrassero i gravi indizi.

Coglie tuttavia nel segno il ricorso, quando evidenzia che il Riesame, riproducendo il testo integrale della conversazione: non si confronta specificamente con l’obiettiva ambiguità della locuzione "tu dovresti parlare ultimo che hanno pagato i figlioli tuoi ed i tuoi figli", rispetto all’alternativa di una corresponsione non in proprio ma per conto del padre; da per scontata una partecipazione di Antonio all’incontro in ragione – sostanzialmente – del richiamo di C. al mero fatto del pagamento avvenuto ad opera dei figli (cioè la locuzione sopra riportata), senza spiegare se tale incontro sarebbe stato quello cui pur partecipa Cosimo ovvero altro precedente e perchè doveva escludersi che la corresponsione da parte dei figli fosse intervenuta in altro contesto e modo e fosse stata iniziativa estemporanea, tenuto anche conto del dato temporale riferito da M.F. sull’epoca del suo ultimo incontro (cinque sei anni fa) per finalità analoghe che lo riguardavano.

Se infatti la gravità indiziaria in sede cautelare è compatibile con uno sviluppo del procedimento che conforti una ricostruzione alternativa, tuttavia va confermato il principio di diritto, pur affermato in tema di qualità dei riscontri rispetto alle chiamate in correità (Sez.6, sent. 29425 del 9-16.7,2009), secondo il quale anche in sede cautelare quando, tra più interpretazioni alternative di una determinata situazione in fatto, ve ne sia una che connota di liceità (intesa come irrilevanza penale) la condotta, vi è un obbligo di motivarne specificamente la confutazione in relazione agli elementi probatori, anche solo indiziari, che si valorizzano ed utilizzano per una diversa direzione di lettura.

Poichè allo stato le argomentazioni del Tribunale danno conto solo apparente della conclusione adottata sui due punti della corresponsione e della partecipazione all’incontro, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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