Cass. pen., sez. II 09-11-2006 (19-10-2006), n. 37214 IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – SENTENZA – ANNULLAMENTO – CON RINVIO- Reato continuato – Condanna per la violazione più grave espunta- Direttore di un esercizio commerciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30 maggio 2003, la Corte d’Appello di Firenze, 2a sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale T.L. era stato condannato alla pena di un anno sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa, ritenuta la continuazione, perchè dichiarato colpevole di truffa, falso e ricettazione (ipotesi lieve), fatti commessi in Firenze fino al 16 agosto 1999.

La Corte territoriale riteneva che in ordine ai reato di truffa la querela doveva ritenersi ritualmente proposta da parte del direttore-responsabile del negozio XXX anzichè dalla società cui faceva capo la serie di esercizi commerciali che ne distribuivano i prodotti.

Nel merito, il concorso nella falsificazione dei documenti del F., strumentale alla consumazione della truffa, risultava dalla constatazione che la fattura di acquisto con il nome falso era nella disponibilità dello T. La pena base per il delitto di truffa era stata calcolata in materia adeguata alla gravità dei fatti con aumento congruo per la continuazione.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per erroneità e contradditorietà della motivazione laddove in sentenza si afferma che danneggiato dalla truffa sia il solo negozio appartenente alla catena XXXX e non la società in difetto di conoscenza dei rapporti interni tra negozio e catena commerciale e che C. ha proposto la querela in proprio, laddove egli ha agito certamente non come persona fisica.

Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso si denuncia erroneità e contradditorietà della motivazione relativamente alla valutazione della sussistenza della legittimazione a proporre la querela da aprte del direttore del negozio facente capo alla società ?.

Dall’esame degli atti, doveroso vertendosi in tema di vizio in procedendo, risulta che il 20 agosto 1999 C.M., qualificandosi direttore dell’esercizio commerciale ? di Calenzano, sporgeva querela nei confronti di T.L., per conto della società ? Spa per la quale lavorava come direttore del centro.

In primo grado la difesa aveva subito contestato la legittimazione a sporgere querela in nome e per conto della società.

Nel corso del dibattimento C. era stato sentito anche a tale proposito ed aveva precisato d’essere il direttore commerciale dell’esercizio di vendita dove si era verificato il fatto e che in tale qualità riteneva di avere la titolarità del diritto di proporre querela.

Con l’appello il ricorrente ha prodotto certificato della CCIAA sulla compagine sociale della società ? Spa titolare di quell’esercizio, dalla quale non emergeva il conferimento di poteri di rappresentanza al C.

Le sentenza impugnata, dopo aver affermato di condividere quanto ritenuto dal primo giudice, ha contestato la fondatezza dell’impugnazione al rilievo che C. aveva agito "in proprio e non in rappresentanza della società".

La considerazione è errata, perchè dal verbale del 20 agosto 1999 risulta espressamente spiegato da C. che era la società per la quale lavorava che intendeva perseguire penalmente il responsabile della truffa ("? la società per cui lavoro intende perseguire penalmente il responsabile di tale truffa").

Per altro verso non è giuridicamente condivisibile la valutazione del primo giudice, perchè la qualifica di "direttore dell’esercizio commerciale" è di per sè equivoca e inidonea a far ritenere il querelante titolare ex lege di poteri di rappresentanza (cfr. Sez. IV, sentenza n. 15370 del 15.02.2005, Gaffi; Cass. Sez. V, 24.10-14.12.2005 n. 45329).

Al "direttore" di una persona giuridica possono essere conferiti, in relazione a singoli affari e a rami dell’attività, poteri di rappresentanza esterna, sostanziali e processuali, ma tali poteri devono trovare la loro fonte nello statuto o comunque in un atto negoziale di conferimento (Cfr. Cass. civ. Sez. I, sentenza n.14813 del 2003 e Cass. civ. 12.06.1996 n.5409 in tema di "direttore generale" di una Spa).

Nel caso di esame in particolare la difesa si è attivata ai fine di documentare la carenza dei poteri.

La persona fisica che propone querela per conto di una società dotata di personalità guiridica ha soltanto l’onere di allegare la sua qualità di legale rappresentante della società (ma anche in questo caso la prova di tale qualità assume rilevanza nel caso che venga contestata da controparte).

Tale allegazione può ritenersi implicita qualora deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società (trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica).

Tuttavia l’allegazione di tale potere deve essere esplicita nel caso in cui sia dichiarata la sola qualità di direttore; a maggior ragione nel caso in esame, a fronte della contestazione ad opera del controinteressato, dal momento che l’organo cui sono attribuiti compiti di direzione interna può ritenersi "dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei rapporti esterni con effetti vincolanti soltanto se sussista in tal senso una specifica attribuzione statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell’organo amministrativo, ovvero ancora se tale potere derivi dalla natura, che va dimostrata, dei compiti affidatigli" (Cass. civ. Sez. V, sentenza n. 18090 del 08.09.2004).

La sentenza deve in conseguenza essere annullata, limitatamente al reato di truffa perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d’Appello di Firenze, diversa sezione, per la determinazione della pena in ordine ai residui reati, posto che il primo giudice aveva indicato come delitto più grave proprio la truffa (ancorchè erroneamente, perchè il reato più grave rimaneva quello di ricettazione, anche se ritenuta l’ipotesi attenuata, l’unico limite essendo quello di non poter irrogare una pena inferiore al minimo edittale del reato satellite).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa, perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze per la determinazione della pena in ordine ai residui reati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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