Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 12-08-2011, n. 32107 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 23 ottobre 2010, il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva la custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di B.M. indagata per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 73 legge sugli stupefacenti (capi 232, 236 bis e 241).

Pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l’anzidetta ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza confermando l’impugnato titolo custodiale.

Avverso la pronuncia anzidetta i difensori dell’indagata hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

2. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c) e dell’art. 292, comma 2, lett. c) del codice di rito.

Con il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari. Con il terzo deduce inosservanza od erronea applicazione delle norme penali e di altre norme integrative, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e violazione degli artt. 273, 274 e 133 c.p.p., in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, con riferimento al paventato pericolo di recidiva.

3. – Le tre censure possono essere congiuntamente esaminate, in quanto concernono -sia pure sotto diverse angolazioni prospettiche – lo stesso profilo delle esigenze cautelari.

Sono tutte destituite di fondamento.

Lo è la prima, che riguarda il mancato rilievo della nullità del titolo custodiale per omessa indicazione delle esigenze cautelari, specie in rapporto al tempo del commesso reato. Ed infatti, il giudice del riesame ha espressamente dato atto della compiuta valutazione in merito alla sussistenza ed idoneità del quadro cautelare prospettato nell’ordinanza impugnata. Non ha mancato di considerare anche il tempo del commesso reato, che si era sostanziato di plurime cessioni di stupefacente, pure di tipo eroina e cocaina, protratte sino al novembre 2008, dunque sino a data relativamente prossima a quella del titolo custodiale (23.10.2010).

Non è neppure vero che sia ravvisabile mancanza od insufficienza di motivazione sulle anzidette esigenze di cautela, segnatamente in ordine al pericolo di recidiva. Con motivazione compiuta e pertinente, il giudice del riesame ha infatti indicato le ragioni – connesse specialmente alla valutazione della personalità dell’indagata, desunta dall’entità e pluralità delle cessioni e dagli abituali collegamenti della stessa B. con ambienti delinquenziali – che, deponendo per una particolare proclività delinquenziale da parte sua, imponevano il regime di custodia cautelare in carcere, rendendo inadeguata ogni altra misura meno affittiva. Gli indici di pericolosità, e dunque di allarme sociale, desunti dagli anzidetti elementi di giudizio sono stati motivatamente ritenuti prevalenti rispetto allo stato di incensuratezza della stessa indagata.

4. – Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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