Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 12-08-2011, n. 32106 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 23 ottobre 2010, il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di S.D. per i reati di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 13,22 e 24) legge stupefacenti.

Pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l’anzidetta ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, accoglieva in parte l’istanza, con riferimento al capo 13 relativamente al quale annullava l’ordinanza impugnata, che, invece, confermava nel resto, con consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

2. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) in riferimento all’art. 273 c.p.p., e con riferimento ai reati contestati di cui al capo 1, ai sensi degli artt. 74 e 22 e 24, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Dubita, in proposito, della ritenuta idoneità di gravi indizi di colpevolezza, contestando il valore dimostrativo attribuito alle intercettazioni ambientali e telefoniche in atti.

3. – La censura è destituita di fondamento. Non sussiste, infatti, la denunciata violazione di legge, posto che, con motivazione compiuta ed ampiamente adeguata, il giudice del riesame ha indicato gli elementi investigativi integranti un compendio indiziario certamente idoneo al legittimare, per qualificata gravità dimostrativa, il titolo custodiale in riferimento a tutti i reati in questione. La base accusatoria è costituita, invero, dalle risultanze delle captazioni telefoniche ed ambientali, il cui rilievo significativo è, ulteriormente, comprovato dagli esiti dei successivi accertamenti di p.g., che hanno portato al sequestro di rilevanti quantitativi di stupefacente ed all’arresto di un complice, mentre le dichiarazioni dei clienti delle forniture, spesso accompagnate da individuazione fotografica, sono tali da comprovare l’attività di spaccio.

Resta da dire che, per il resto, le censure di parte si collocano in area di inammissibilità nella parte in cui sono volte a porre in discussione il significato dimostrativo delle acquisizioni investigative, sollecitando questa Corte ad un’improponibile rilettura della valenza indiziaria degli stessi elementi di accusa.

E’, invece, risaputo che il sindacato di legittimità deve arrestarsi al collaudo ab extrinseco dell’impianto motivazionale al fine di verificare se il tessuto giustificativo abbia dato adeguato conto del controllo di gravità indiziaria delle emergenze investigative.

Verifica che, nel caso di specie, ha esito ampiamente positivo.

4. – Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all’art. 94 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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