Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-09-2011, n. 5178 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nel verbale del 21 dicembre 2009 il collegio dei docenti ha fissato il criterio di non ammissione alla classe successiva degli studenti che presentassero insufficienze in più di due discipline;

Considerato che l’allieva aveva riportato una sola insufficienza in "inglese";

Rilevato che nell’atto d’appello l’amministrazione afferma testualmente: "Il TAR non si avvede, di contro, che l’interpretazione da esso propugnata finisce con l’avallare un criterio contra legem, e di conseguenza all’alunna di beneficiare di un atto amministrativo "illegittimo" (il verbale del collegio de docenti in cui tale criterio è fissato)";

Considerato che con tale affermazione si riconosce il carattere vincolante, per l’amministrazione, del verbale del collegio dei docenti per la successiva complessiva valutazione degli allievi;

Considerato inoltre che "l’atto illegittimo non è inefficace, e l’illegittimità può essere rilevata solo attraverso i prescritti, rituali, strumenti previsti dall’ordinamento, non essendo consentita la disapplicazione di atti amministrativi presupposti, non aventi carattere regolamentare" (Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 934);

Considerato pertanto che alla luce del criterio fissato dal collegio dei docenti l’alunna non poteva non essere ammessa alla classe successiva;

Considerato infine, che l’affermazione contenuta nella sentenza: "L’alunna deve, dunque, essere ammessa alla classe successiva", pure censurata nell’atto di appello, non può condurre all’annullamento della sentenza che, nel proprio dispositivo, si limita ad annullare il provvedimento del 30 agosto 2010 di non ammissione alla classe successiva;

Considerato pertanto che restano salvi i poteri dell’amministrazione di riadottare tutti i provvedimenti che soddisfino l’interesse pubblico;

Considerato infine che non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio in assenza di costituzione dell’appellato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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