Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-12-2011, n. 29991 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Pretore di Treviso D.M., esponeva:

che aveva stipulato in data 23 aprile 1990 con la s.r.l. Ezio Fanti contratto di agenzia con esclusiva per le province di (OMISSIS) in riferimento ai prodotti commercializzati dalla società preponente e con mandato a incassare; che in data 24 marzo 1995 la società gli aveva comunicato il recesso per nuove organizzazioni di vendita; che con raccomandata in pari data aveva aderito al recesso comunicando di ritenersi libero dal 30 aprile.

Tutto ciò premesso, impugnata la manifestata rinuncia all’indennità di mancato preavviso, chiedeva la condanna della società Ezio Fanti al pagamento delle provvigioni dovutegli per ordini assunti dalla mandante in violazione della clausola di esclusiva, nonchè al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, dell’indennità di risoluzione del rapporto e di quella suppletiva di clientela e di maneggio di danaro, il tutto con rivalutazione e interessi, qualificando quanto richiesto in L. 20.505.812 o la minore e/o maggiore somma risultante in corso di giudizio per i titoli indicati.

La società Ezio Fanti si costituiva rilevando che prima della stipula del contratto di agenzia essa aveva gestito direttamente numerosi clienti con piena consapevolezza del D. che prima era stato procacciatore di affari. Conseguentemnte il D. ben sapeva che per tali clienti non avrebbe potuto avanzare pretese per provvigioni. Peraltro, aggiungeva la società, il contratto di agenzia subito dopo la stipula era stato modificato dalle parti con accordi verbali, in forza dei quali erano stati assegnati i clienti senza rispetto della zona e, perciò, in deroga al contratto di esclusiva. Inoltre, eccepiva la società, il D. non aveva in seguito rimesso con regolarità gli incassi e aveva fornito clienti, della cui insolvenza era consapevole, e aveva garantito personalmente l’adempimento per clienti poi dichiarati falliti e, infine, negli ultimi tempi non aveva più promosso le vendite. La società Ezio Fanti concludeva rilevando che a fronte delle contestazioni mosse all’agente le parti avevano risolto consensualmente il contratto di agenzia e che essa, a saldo delle provvigioni dovute, aveva versato la somma di L. 4.851.173. Sostenendo che null’altro fosse dovuto al D. a causa delle sue inadempienze, la società dispiegava domanda riconvenzionale diretta a ottenere dall’agente il risarcimento dei danni per le sue inadempienze contrattuali.

Assunte prove testimoniali e disposta consulenza tecnica contabile, il Pretore con sentenza in data 17 marzo 1999 riconosceva al D. soltanto l’indennitàdi risoluzione del contratto e di clientela e, in conseguenza, condannava la società Ezio Fanti al pagamento in favore dell’agente della somma complessiva di L. 125.515.336 oltre rivalutazione e interessi, mentre rigettava la domanda riconvenzionale della Società. 2. Con sentenza in data 8/17 febbraio 2000 il Tribunale di Treviso, rigettava l’appello principale della società Ezio Fanti e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del D., condannava la società proponente al pagamento della complessiva somma di L. 587.073.725 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, osservando che era fondata la censura mossa dall’agente alla sentenza pretorile in ordine al mancato riconoscimento della esclusiva per le zone di (OMISSIS), garantita da una clausola scritta del contralto di agenzia, mentre la società non aveva fornito alcuna prova specifica e precisa in ordine a pretesi accordi verbali modificativi delle clausole scritte del contratto.

D’altra parte, rilevava ancora il giudice di merito, non erano ammissibili le richieste prove circa l’esistenza di patti contrari contestuali all’esistenza, dei patti scritti nè erano risultati da tali patti limitazioni di sorta in ordine ai prodotti commercializzati o in ordine all’estensione della esclusiva, con la conseguenza che, sulla base della disposta consulenza tecnica contabile andava aumentato nella somma sopra indicata l’ammontare complessivo delle provvigioni richiesto, con riferimento all’importo che sarebbe risultato sulla base della pattuita clausola di esclusiva per le province di (OMISSIS).

Il Tribunale, infine, a fondamento del disposto rigetto dell’appello principale della società, osservava che il D., sulla base del contratto scritto di agenzia, non era tenuto allo star del credere e, quindi, non era tenuto a rispondere degli inadempimenti di alcuni clienti, di cui, tuttavia, per le sue conoscenze personali, aveva garantito la solvibilità, posto che in ogni caso era attribuita alla società la decisione di continuare o no la fornitura in favore di tali clienti in conseguenza delle voci che sul mercato si erano diffuse circa la loro insolvibilità. 3. La Ezio Fanti ricorreva per cassazione con quattro motivi.

Resisteva D.M. con controricorso.

Con sentenza nr. 16842 del 2003 la questa corte di cassazione cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, accogliendo i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, e dichiarando assorbiti gli ulteriori tre motivi, inerenti al calcolo delle provvigioni.

4. Con ricorso depositato il 6 settembre 2004 la società Alimenta S.p.A. (subentrata per trasformazione all’originaria società in giudizio) riassumeva il procedimento per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si costituiva la parte ricorrente m primo grado chiedendo accogliersi le conclusioni trascritte, da ritenersi parzialmente modificate in relazione a successiva parziale rinuncia dichiarata a verbale d’udienza.

In corso di causa la società richiedeva sequestro conservativo, concesso per somma minore rispetta a quella indicata e revocato in seguito ad intervenuto accordo tra le parti avente ad oggetto tale provvedimento cautelare.

Ritenuto opportuno disporre supplemento dell’elaborato peritale di primo grado che necessitava anche di convocazione del c.t.u. a chiarimenti, all’udienza dell’11 luglio 2008 la controversia era discussa oralmente e decisa come da separato dispositivo, letto in udienza.

La corte di appello di Venezia, con sentenza del 1 luglio 2008 – 24 settembre 2008 in accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma dell’appellata sentenza, accertava in L. 6.470.780 quanto dovuto dalla società all’odierno appellato e per l’effetto condannava D.M. a restituire la differenza tra quanto a lui dovuto e quanto corrisposto, quantificata in L. 266.312.645.= (pari ad Euro 137.539,00) oltre interessi legali dal di del pagamento ad di della restituzione, compensava le spese di tutti i gradi, ivi comprese le spese di CTU del presente grado liquidate come da separato decreto.

5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il D. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c. nonchè degli artt. 2697, 1362, 1743, 1748 c.c., ponendo al seguente quesito: dica la corte se, in sede di giudizio di rinvio, la corte d’appello sia libera di valutare tutte le prove acquisite e dichiarate ammissibili nella fase rescindente, trattandosi di valutazione discrezionale, istituzionalmente rimessa al giudice di merito, pure in sede di giudizio di rinvio, avuto riguardo a tutto il materiale probatorio senza esclusione alcuna.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto dell’esistenza dell’accordo successivo di deroga al patto di esclusiva.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362, 1743, 1748 c.c., formulando il seguente quesito di diritto:

dica la corte se,in base al combinato disposto dell’art. 1743 c.c. e dell’art. 1748 c.c., comma 2, la deroga dell’esclusiva debba essere solo totale o possa essere anche parziale; nel qual caso dica la corte se il trattamento economico per la parte non oggetto di deroga sia quello previsto dalla citata normativa.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697, 1743, 1748 c.c. lamentando in particolare l’inversione dell’onere della prova, formulando il seguente quesito di diritto:

dica la suprema corte se in presenza di una suddivisione della attività degli agenti in base a zone territoriali ben distinte, ove possa essere consentita l’attività e la conclusione di affari da parte di altri agenti e/o direttamente da parte della preponente, e quindi presenza di una deroga parziale al patto di esclusiva, l’onere della prova sui contratti effettivamente conclusi dall’agente sia in capo a quest’ultimo.

2. Il ricorso – i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente è infondato.

2.1. Il ricorrente censura con i primi tre motivi la valutazione della prova testimoniale che ha condotto la corte d’appello a ritenere provato una limitazione del patto di esclusiva: ossia da tale patto erano esclusi i clienti "diretti" – che trattavano direttamente con la società – e i clienti grossisti, anch’essi gestiti dalla società. A fronte dell’apprezzamento delle risultanze processuali operato dei giudici di merito il ricorrente esprime essenzialmente un dissenso valutativo che non vale ad evidenziare vizi di legittimità, trattandosi invece di inammissibili censure di merito.

Nella specie – premesso che questa corte con sentenza n. 16242 del 2003, nell’accogliere il ricorso della società, aveva ritenuto ammissibile la prova testimoniale sull’esistenza del patto derogatorio della clausola di esclusiva pattuita per iscritto tra le parti – deve considerarsi che la corte d’appello di Venezia, quale il giudice di rinvio, ha svolto l’accertamento che la sentenza precedente di questa corte aveva ritenuto possibile. All’esito della prova testimoniale la corte d’appello di Venezia ha ritenuto provato il patto in deroga alla clausola di esclusiva, patto che prevedeva la possibilità della società di concludere affari nella zona dell’agente, nonchè l’esclusione di clienti grossisti trattati direttamente dalla società.

Si tratta di un accertamento di merito sufficientemente e non contraddittoriamente motivato, che pertanto non è sindacabile in sede di giudizio di cassazione.

2.2. Quanto all’ultimo motivo di ricorso c’è da considerare che la corte territoriale ha disposto la consulenza tecnica per accertare, in riferimento alle provvigioni riconosciute nella sentenza di primo grado nella misura di L. 116.029.064, in cui consisteva la res litigiosa tra le parti, quali provvigioni riguardassero clienti per i quali l’agente godeva della clausola di esclusiva e quali provvigioni riguardassero invece clienti diretti della società preponente.

All’esito della consulenza tecnica la corte d’appello ha dato atto che il consulente ha verificato che dalla documentazione esaminata non era possibile distinguere le fatture ascrivibili ai clienti dell’agente e di quelle riferibili ai clienti diretti della società preponente.

Correttamente la corte d’appello ha fatto derivare da tale incertezza probatoria il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’originario attore, ossia l’agente, dei presupposti di fatto della sua rivendicazione di provvigioni corrisposte.

3. Il ricorso, nel suo complesso, va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 70,00 oltre Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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