Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 12-08-2011, n. 32099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Co.Ma.Gr. e C.A. erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Asti, dei reati di seguito indicati:

a) ai sensi degli artt. 110 e 582 c.p., in quanto la prima, come esecutrice materiale, ed il secondo quale istigatore, colpivano Ca.Re. con un bastone di legno e cagionavano allo stesso lesioni personali (trauma cranico minore non escoriato) da cui derivava una malattia giudicata guaribile in gg 3;

b) ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2, e art. 635 c.p., perchè, per commettere il reato di cui al capo a) danneggiavano irrimediabilmente gli occhiali da vista di Ca.Re.;

c) ai sensi degli artt. 110 e 582 c.p., perchè, la prima quale esecutrice materiale e il secondo quale istigatore, colpivano Ca.Ba. con un bastone di legno e cagionavano alla stessa lesioni personali (trauma cranico non escoriato), da cui derivava una malattia giudicata guaribile in gg. 3.

Con sentenza del 20 giugno 2005, il Tribunale assolveva entrambi gli imputati dal reato loro ascritto per insussistenza del fatto.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore delle parti civili, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la pronuncia impugnata e dichiarava gli imputati responsabili – ai soli effetti civili – dei fatti-reato loro ascritti, condannandoli, altresì, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all’art. 125 c.p.p..

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione a sostegno dell’affermata responsabilità degli imputati ed a giustificazione dell’entità della provvisionale concessa.

Il terzo motivo deduce identico vizio motivazionale in relazione all’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 192 c.p.p., comma 1, con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa. Il quarto motivo deduce identico vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova., con particolare riferimento agli atti di querela delle persone offese. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla scelta degli elementi di prova considerati prevalenti nell’ambito di una illogicità di fondo, con particolare riferimento al movente, all’oggetto dell’aggressione, individuato in un bastone di legno, ed alla mancanza di referto medico.

2. – I primi due motivi attengono al profilo motivazionale, censurando il fondamento giustificativo dell’affermata responsabilità degli imputati e la sua idoneità. Entrambe le censure – esaminabili congiuntamente, stante l’identità di oggetto – sono prive di fondamento, in quanto il giudice di appello ha puntualmente indicato i motivi per i quali, sovvertendo il giudizio assolutorio espresso in prime cure, aveva affermato, sia pire ai soli effetti delle statuizioni civile, la responsabilità degli imputati sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, delle parole di accusa delle persone offese, ritenute motivatamente attendibili.

La terza censura attiene proprio alla valutazione delle risultanze di causa e anch’essa è priva di fondamento, in quanto nessuna incongruenza od errore di sorta inficia tale aspetto della motivazione. E’ vero, invece, che il giudice di appello ha mostrato di avere correttamente valutato le emergenze di causa, apprezzando prudentemente le dichiarazioni di accusa delle persone offese, ritenute attendibili sia in ragione del clima di esasperata conflittualità esistente tra le parti, per difficili rapporti di vicinato, sia per il riscontro offerto dal certificato sanitario in atti attestante lesioni in danno di Cestino Renato affatto compatibili con quanto denunciato e con il mezzo che sarebbe stato usato nell’occasione dall’imputata Co..

Non esiste vizio motivazionale neppure sotto il riflesso del denunciato travisamento della prova, a parte l’impossibilità di ricondurre nell’alveo della prova il contenuto delle querele in atti, salve ovviamente le ricadute sul piano dell’attendibilità della persona offesa di pregresse dichiarazioni difformi. Ma non è questo il caso, posto che, per quanto si è detto, il giudice a quo ha dato atto della piena affidabilità del narrato delle persone offese e della loro coerenza.

La quinta censura si pone sullo stesso piano contestativo delle precedenti doglianze, nella parte in cui denuncia un’illogicità di fondo per quanto riguarda l’individuazione del movente e dello strumento dell’aggressione nonchè la mancanza di referto attestante le lesioni asseritamele riportate dall’imputata Co., che si è detta, a sua volta, vittima di aggressione delle parti offese.

Nessuna incongruenza od illogicità è dato, invece, ravvisare in ordine agli anzidetti profili, nè per quanto riguarda il movente, che è stato plausibilmente ravvisato nei pregressi rapporti di conflittualità tra le parti; nè con riferimento allo strumento dell’aggressione, plausibilmente individuato in un cucchiaio di legno, capace di cagionare il tipo di lesioni accusate dalla parte offesa Ca.; nè quanto alla ritenuta inverosimiglianza dell’assunto della Co. in merito a lesioni subite e mai riscontrate. A quest’ultimo riguardo, il giudice a quo ha, logicamente, ritenuto implausibile che – proprio in ragione dell’esasperato clima di conflittualità esistente tra le parti – la Co. avesse davvero ritenuto di soprassedere, preferendo non ricorrere a cure sanitarie, che, oltretutto, le avrebbero consentito di documentare l’aggressione asseritamente subita.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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