Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-09-2011, n. 5167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qui appellante, rappresenta che nel corso del 2000 il Governo procedette ad adottare alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a consentire alle province la gestione dell’albo nazionale degli autotrasportatori (le funzioni amministrative erano state conferite alle province dall’articolo 105, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, mentre allo Stato erano rimaste solo funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza).

Già nel corso del 2004, tuttavia, la Provincia dell’Aquila aveva rappresentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le difficoltà connesse all’onere di garantire la tenuta e la gestione dell’albo in parola, senza disporre di adeguati mezzi finanziari.

Con successivo atto in data 10 giugno 2005, la Provincia dell’Aquila aveva diffidato il Ministero ad assegnarle in via diretta una quota parte pari al 95 per cento dell’introito rinveniente dal versamento della quota annuale da parte dei singoli autotrasportatori (ovvero, una quota almeno pari al 70 per cento di tale ammontare), e – comunque – ad erogare un ammontare di risorse finanziarie congrue in relazione al complesso degli obblighi connessi alla tenuta dell’Albo.

Non avendo il Ministero fornito alcun riscontro alla richiamata diffida, la Provincia dell’Aquila procedeva ad instaurare un primo giudizio volto a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato sul punto dall’amministrazione appellata (ricorso n. 614/2005).

Con una prima sentenza (17 febbraio 2006, n. 62) il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo accoglieva il ricorso e per l’effetto dichiarava l’obbligo per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere sull’istanza del giugno 2005.

A questo punto, il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (costituito presso il Ministero appellante) adottava un atto espresso (in data 23 giugno 2006) con cui affermava di non poter adottare le richieste attribuzioni di somme per la gestione dell’albo.

Nell’occasione, il Comitato centrale rappresentava che "la competenza ad emanare eventuali provvedimenti (quali quelli che si impugnano sulla base del giudicato di cui alla già più volte richiamata sentenza n.62/2006) è, in tutti i casi rimessa alla discrezionalità dei competenti organi governativi non essendo consentito all’Amministrazione Statale interessata o ad organi ad essa collegati, come il Comitato Centrale, di porre in esecuzione atti di natura politica con le Province che risulterebbero, tra l’altro, illegittimi in quanto inficiati ab origine da abuso (eccesso di potere)".

Quindi la Provincia dell’Aquila adiva nuovamente il Tribunale amministrativo regionale per sentir dichiarare che il richiamato atto 23 giugno 2006 aveva carattere elusivo degli obblighi conformativi nascenti dalla sentenza n. 62/2006.

Con la sentenza oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava che la richiamata nota era effettivamente elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza n. 62/2006, in ottemperanza al quale il Ministero avrebbe già dovuto, nell’assegnato termine, provvedere a quanto imposto dall’esecuzione secondo quanto specificato nella richiamata sentenza.

La sentenza veniva appellata dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti, che ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo.

Secondo il Ministero, in particolare, il Tribunale ha omesso di considerare:

– che nessun giudicato si era formato in relazione alla pretesa sostanziale della Provincia di un più rilevante ammontare di risorse finanziarie, essendosi la sentenza oggetto di ottemperanza limitata a sancire l’an dell’obbligo a provvedere;

– che, nel merito, l’iter seguito per la quantificazione delle somme dovute alle amministrazioni provinciali al fine di assicurare i compiti di tenuta dell’albo era scevro dai lamentati vizi di legittimità.

Si costituiva in giudizio l’appellata Amministrazione provinciale dell’Aquila, la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 4390/2007 (all’esito della camera di consiglio del 28 agosto 2007), questa Sezione accoglieva l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, osservando che "il provvedimento impugnato non è elusivo della precedente sentenza, che si limitava ad imporre un obbligo di provvedere".

All’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione l’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo con cui è stato accolto il ricorso della Provincia dell’Aquila e, per l’effetto, è stato annullato (in quanto "elusivò del giudicato formatosi su una precedente sentenza per silenzioinadempimento) il provvedimento del Comitato di gestione dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per contro di terzi con cui si è affermata la giuridica impossibilità di assegnare le richieste somme alla Provincia per carenza di titolo giuridico a provvedervi.

2.Il ricorso è fondato

2.1. In primo luogo il Collegio osserva che la sentenza oggetto di gravame appare fondata sull’erroneo presupposto per cui il contenuto conformativo discendente dalla sentenza per silenzioinadempimento n. 62/2006 non era limitato al mero an dell’obbligo di provvedere, ma riguardava anche il quomodo dell’attività provvedimentale resa necessaria, con sostanziale accoglimento delle domande della Provincia dell’Aquila.

Solo così si può intendere il contenuto della sentenza appellata, che afferma che il provvedimento negativo adottato dall’Albo Nazionale in data 23 marzo 2006 era elusivo del giudicato rinveniente dalla richiamata pronuncia del 2006, la quale avrebbe imposto di "provvedere a quanto imposto dalla esecuzione nei sensi come specificato nella richiamata sentenza" (la n. 62/2006).

In tal modo statuendo, il Tribunale regionale ha evidentemente frainteso e travalicato la portata prescrittiva e conformativa della sentenza del 2006, la quale non aveva affatto affermato la necessità dell’adozione di un provvedimento favorevole a fronte delle pretese patrimoniali della Provincia, ma si era limitata ad imporre l’adozione di un provvedimento espresso in luogo dell’atteggiamento silente sino a quel punto serbato dall’Amministrazione statale.

2.2. Nel merito, poi, la sentenza sembra fondata sull’erroneo convincimento per cui l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per contro di terzi disponeva di effettivi strumenti giuridici e finanziari per un riparto di risorse in tema di conferimento delle funzioni relative alla gestione dell’Albo, diverso rispetto a quello stabilito con i dd.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 (i decreti in questione, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, avevano provveduto, rispettivamente, ad individuare i beni e le risorse da trasferire alle regioni in considerazione del conferimento dei compiti in questione, a individuare i criteri di riparto e, infine, a trasferire concretamente i necessari beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative).

In tal modo, tuttavia, la sentenza non ha tenuto adeguatamente conto del fatto (che, pure, era stato correttamente rappresentato dal Comitato Centrale per l’Albo con l’atto annullato dal primo giudice) che gli organi di gestione dell’Albo non disponevano di alcun strumento giuridico per procedere a una diversa ripartizione delle richiamate risorse.

E’ appena il caso di ribadire, al riguardo, che l’articolo 7 della l. 15 marzo 1997, n. 59 e, in seguito, l’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, hanno demandato ad apposti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (da adottarsi sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché gli altri Ministeri interessati) la puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire a seguito del conferimento dei compiti amministrativi, la loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali e i conseguenti trasferimenti.

Al contrario, in capo al Comitato centrale non sussistono allo stato poteri e competenze idonee ad incidere sulle modalità di riparto delle risorse finanziarie fra lo Stato e gli enti territoriali.

In particolare, l’articolo 9 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori) riconosce attualmente al Comitato centrale compiti ben diversi (e più limitati), fra cui: a) formazione e tenuta dell’Albo; b) collaborazione con la Consulta generale per l’autotrasporto al fine della formulazione delle strategie di governo nel settore dell’autotrasporto; c) verifica dell’uniformità della regolamentazione nel settore in parola.

Pertanto, nessuna illegittimità viziava l’atto del Comitato Centrale in data 23 marzo 2006 per la parte in cui affermava che tale organo non disponesse comunque di alcuno strumento giuridico al fine di corrispondere alle richieste formulate dalla Provincia de l’Aquila in tema di ripartizione di risorse finanziarie fra Stato ed enti territoriali.

Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi, legati alla complessità della causa, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dispone la reiezione del primo ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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