Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 09-08-2011) 17-08-2011, n. 32194 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il cittadino algerino S.Y. ricorre avverso la sentenza 10.11.2010 con cui il GIP di Padova ha, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicato nei suoi confronti la complessiva pena di un anno dieci mesi di reclusione e 6000 Euro di multa, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, (capo B), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 bis e 5 ter, (capo C) e artt. 110 e 337 c.p., art. 61 c.p., n. 2, (capo D), per fatti dell’11.5.2010, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 129 c.p.p., quanto all’adeguatezza probatoria.

2. Il motivo del ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza, avendo il Giudice del merito espressamente affrontato il punto, richiamando gli atti di polizia giudiziaria il cui contenuto ostava al proscioglimento immediato.

3. Rileva però la Corte, proprio nell’ambito dell’art. 129 c.p.p., e sia pure quanto agli aspetti di legalità della sanzione, come la condotta di cui all’originario capo C dovrebbe considerarsi priva di rilevanza penale, dovendo ritenersi la disposizione sanzionatoria non applicabile a seguito della sopravvenuta sentenza della corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, El Didri (in relazione alla ed Direttiva rimpatri, 115/2008).

Assorbente però, rispetto al tema della possibilità, per la Corte di cassazione, di ‘amputarè ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la porzione di pena, già oggetto anch’essa del ratificato accordo delle parti, afferente uno specifico fatto che abbia perso, o non abbia mai avuto, rilevanza penale, conservando la parte restante di tale accordo (nella specie correttamente il GIP di Padova aveva indicato specificamente le porzioni di pena proprie di ciascuno dei tre reati ‘patteggiatì), è tuttavia la constatazione che con il decreto legge 89/2011, convertito nella L. n. 129 del 2011, il legislatore è intervenuto riformulando il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 bis e 5 ter. L’innovazione normativa, richiedendo comunque una conoscenza della situazione di fatto concreta, pregiudiziale all’approccio teorico sulle conseguenze del rapporto tra le due fattispecie incriminatrici, pur alla luce delle richiamate Direttiva e sentenza della Corte Europea, impone quindi comunque l’annullamento dell’intero intervenuto "patteggiamento".

Consegue la restituzione degli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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