Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 09-08-2011) 17-08-2011, n. 32192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 25 novembre 2010 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 16 marzo 2010, escluso l’aumento per la contestata recidiva e applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta a G. E. in quella di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato continuato di rapina in concorso con ignoti, in danno della Banca Popolare Commercio e Industria – Agenzia di (OMISSIS), e di porto ingiustificato di un taglierino.

Secondo la contestazione il G. si impossessava, mediante minaccia con un taglierino dei dipendenti della suddetta banca, della somma di Euro 2.500,00 sottratta dalla cassa dell’istituto di credito, con le circostanze aggravanti di aver fatto uso di un’arma e di avere agito con il volto travisato.

2. Avverso la predetta sentenza il G., tramite il suo difensore, avvocato Giuseppe Stefano Perrone, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di omessa motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per l’eccessiva entità della determinata pena base e per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, posto che la pena base applicata è quella minima prevista per il ritenuto delitto di rapina semplice e il giudizio di equivalenza (e non prevalenza) delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti risulta adeguatamente giustificato nel complesso delle puntuali considerazioni svolte dalla Corte territoriale in tema di trattamento sanzionatorio, che hanno portato anche ad escludere l’aumento di pena per la contestata recidiva.

4. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, stimata equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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