Corte Suprema di Cassazione Civile Sezione I Sentenza n. 23634 del 2006 deposito del 06 novembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 settembre 2001, il Tribunale di Potenza, compensando le spese di causa, ha rigettato l’opposizione di M. A. alla ordinanza ingiunzione del locale Prefetto notificata il 27 maggio 1999, per il pagamento di £. 1.221.000 a titolo di sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 142, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere superato i limiti di velocità consentita, come rilevato da verbale di accertamento della Polstrada di Potenza.

L’opponente aveva dedotto tra l’altro l’erronea motivazione della contestazione differita ai sensi dell’art. 384 lett. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (da ora Regolamento d’esecuzione C.d.S.), perché, nel caso, l’impossibilità di contestazione immediata era derivata solo dalla disorganizzazione degli accertatori, che non avevano predisposto una unità operativa collocata dopo l’apparecchio autovelox, per poter procedere alla identificazione del trasgressore, cui poteva subito contestarsi l’infrazione.

Secondo il Tribunale adito, l’ordinanza doveva ritenersi motivata per relationem con il verbale, che aveva richiamato l’art. 384 lett. e del citato Regolamento di esecuzione e affermato che l’accertamento era avvenuto attraverso apparecchio rilevatore-autovelox, non potendosi fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, precisando altresì: "Non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione, in quanto l’apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento".

La stessa sentenza aggiunge, a pag. 6 della motivazione, che l’apparecchio di rilevazione era un autovelox mod. 104 C/2 "caratterizzato dal fatto che la determinazione dell’illecito implica il preventivo sviluppo della pellicola fotografica, sicché l’infrazione può essere solo accertata in epoca successiva al passaggio dell’autoveicolo".

Per la cassazione di tale sentenza, notificata l’11 ottobre 2001, propone ricorso il M. con unico motivo e la Prefettura di Potenza si difende con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Il ricorso del M. censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 lett. e del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e per contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia, relativo alla giustificazione a verbale dell’omessa contestazione immediata.

Erroneamente il tribunale ha ritenuto che l’autovelox mod 104/C "consente solo in epoca successiva la rilevazione dell’infrazione", in violazione della citata norma regolamentare e con motivazione contraddittoria, in quanto tale apparecchio rilevatore è dotato di un video sistema che consente l’immediata rilevazione della violazione, come emerge dal decreto ministeriale di omologa dello stesso.

In tale contesto nessuna querela di falso di quanto attestato a verbale è necessaria e la sentenza del Tribunale di Potenza deve essere cassata, essendo fondata su un chiaro errore in ordine al funzionamento dell’apparecchio rilevatore usato nella fattispecie.

Il controricorrente si difende deducendo che la contestazione differita si giustifica ogni volta che l’accertamento dell’eccesso di velocità avvenga con una apparecchiatura che consente "la rilevazione dell’infrazione in epoca successiva ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento", rientrando la fattispecie tra quelle tipizzate dalla norma regolamentare citata, come quelle nelle quali è impossibile fermare il trasgressore, dovendosi negare ogni censura sull’organizzazione del servizio da parte del giudice ordinario, come indebita ingerenza di questo nei poteri della P.A.

2. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi.

Sia pure avendo affermato erroneamente che l’autovelox in concreto usato imponeva lo sviluppo della foto successivo al rilievo e pertanto non consentiva la contestazione immediata, la sentenza di merito riporta testualmente il motivo del differimento della contestazione nel verbale della Polstrada, che esattamente afferma che "l’apparecchiatura di rilevazione" aveva "consentito la determinazione dell’illecito" e la contestazione della violazione solo "dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento".

Ciò evidenzia con chiarezza la ragione per la quale, come risulta dalla sentenza del Tribunale, non si è accolta l’opposizione del M. che aveva dedotto inammissibilmente che nel caso il differimento della contestazione era dipeso dalla disorganizzazione del servizio della Polstrada per non essersi posta un seconda pattuglia a breve distanza dal posto di rilevazione che potesse fermare il veicolo subito dopo che l’autovelox aveva accertato l’eccesso di velocità.

Il ricorso è quindi infondato, perché, come affermato più volte da questa Corte, "in materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal C.d.S., l’infrazione va contestata immediatamente solo se accertata con strumenti che consentono il rilievo a congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, in quanto l’utilizzazione di apparecchiature del tipo degli autovelox rientra per tipizzazione nell’art. 384 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego costituisce valida ragione della mancata contestazione immediata" (Cass. 4 maggio 2006 n. 10253,28 aprile 2006 n. 9924,27 gennaio 2006 n. 1752,24 novembre 2005 n. 24835,27 ottobre 2005 n. 20873, tra molte).

Nel caso di specie la sussistenza della mancata contestazione immediata per essere il veicolo oggetto del rilievo con l’autovelox a distanza dal punto di accertamento, al momento in cui è stata rilevata l’infrazione sul visore dell’apparecchio e determinato l’illecito amministrativo, risulta quindi veritiera e giustificatrice del differimento e della notifica successiva del verbale di contestazione ai sensi dell’art. 201 C.d.S., dovendosi negare la violazione della norma regolamentare di cui al motivo di ricorso.

Deve anche escludersi la denunciata contraddittorietà della motivazione, non apparendo decisivo il fatto che l’apparecchio rilevatore nel caso consente di accertare l’infrazione al passaggio del veicolo, in rapporto alla ragione giustificatrice del differimento indicata nel verbale di contestazione e riportata nella sentenza impugnata con ratio decidendi aggiuntiva e diversa da quella censurata, per la quale comunque nel caso la contestazione poteva avvenire solo dopo il passaggio del veicolo all’altezza della apparecchiatura di rilevazione, giustificando per la fattispecie dell’art. 384 lett. e del Regolamento citato il differimento che il ricorrente denuncia come illegittimo.

In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e le spese di questa fase devono porsi a carico del ricorrente per la soccombenza nella misura che si liquida nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di questa fase che liquida in euro 450,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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