Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 17-08-2011, n. 32158 Attenuanti comuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18/10/2010 il Giudice di Pace di Mussomeli dichiarava S.A. colpevole in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen., comma 3, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in particolare dell’art. 143, comma 3 e art. 13 C.d.S., commesso in data (OMISSIS) in danno di G. V., lo condannava alla pena di Euro 800 di multa, concesse le attenuanti generiche e gli comminava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni trenta.

Avverso tale sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta proponeva ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per il seguente motivo:

inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 62 bis cod. pen.. Secondo il Procuratore generale ricorrente l’assenza di precedenti condanne non può più rappresentare la ragione sulla quale fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che l’applicazione di tale figura circostanziale non può da sola sorreggere una più mitigata applicazione della pena se non accompagnata da altri elementi che meglio spieghino la particolare benevolenza del giudice.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.

La concessione delle attenuanti generiche risponde invero ad una facoltà discrezionale, il cui esercizio positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione del giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (cfr. Cass., Sez. 1, 2.12.2004 n. 46954). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1^, Sent. n. 33506 del 7.07.2010, Rv.247959; Cass., Sez. 6, Sent. n. 34624 del 16.06.2010, Rv.248244) ai fini dell’applicabilità delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice compia un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.

Peraltro, secondo condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass., Sez. 4, Sent. n. 31440 del 25.06.2008, Rv. 241898), che ha affermato il principio di seguito indicato in relazione al testo dell’art. 62 bis cod. pen. vigente prima delle modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, lett. f) bis, nell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non può tenere conto unicamente dell’incensuratezza dell’imputato, ma deve considerare anche gli altri elementi desumibili dall’art. 133 cod. pen..

La sentenza impugnata, che ha concesso a S.A. le attenuanti generiche soltanto sulla base della sua incensuratezza in relazione al reato di lesioni colpose da lui commesso in data 19.03.2008, precedentemente quindi all’entrata in vigore della legge che ha regolato tale materia, deve essere pertanto annullata con rinvio al giudice di Pace di Mussomeli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Mussomeli.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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