Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-07-2011) 17-08-2011, n. 32157 Pena pecuniaria Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 giugno 2009 il Tribunale di Torino in composizione monocratica dichiarava P.V. colpevole del delitto di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva,lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

A P.V. era stato contestato il reato di cui agli artt. 56, 624, art. 625 cod. pen., n. 2 e 5, perchè, al fine di trame profitto, aveva posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di due confezioni di Coppa di Parma e di sette pezzi di Parmigiano reggiano, consistiti nel prelevare i suddetti prodotti dai banchi di vendita di un supermercato e, dopo averli occultati sotto la propria giacca, nel varcare la barriera delle casse senza pagare il relativo prezzo, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, in quanto bloccato subito dopo il superamento delle casse da un addetto alla sicurezza del supermercato, in Torino il 10 novembre 2007, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Avverso la decisione del Tribunale di Torino ha proposto appello l’imputato.

La Corte di Appello di Torino in data 2.11.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, gli riduceva la pena a mesi due di reclusione ed Euro 60 di multa; confermava nel resto.

Avverso la predetta sentenza P.V., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per il seguente motivo:

violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 58. Osservava sul punto il ricorrente che, nell’atto di appello, era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 58 e 53. La Corte di appello di Torino, secondo il ricorrente, aveva errato allorquando aveva negato la sostituzione della pena detentiva inflitta inferiore a sei mesi con la corrispondente pena pecuniaria, nella considerazione che l’imputato non sembrerebbe essere nelle condizioni di dare garanzie di pagamento, soprattutto alla luce di un difetto di motivazione concreta sul punto, atteso che il giudice di merito deve, tener conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha negato la sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, sulla base della considerazione che l’imputato non era in condizione di dare garanzie di pagamento. Tanto premesso si osserva che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 24476 del 22.04.2010, Rv.247274)," la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, art. 58, comma 2 ("Modifiche al sistema penale" art. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione".

Il giudice infatti, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, deve tenere conto dei criteri enunciati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva con rinvio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino limitatamente alla mancata sostituzione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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