T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso n. 913 del 1999, notificato il 15 ottobre 1999 e depositato il 29 successivo, il signor B.F. impugna i provvedimenti in epigrafe chiedendone l’annullamento.

Considerato che con atto depositato in data 24 giugno 2011, il difensore di parte ricorrente chiede dichiararsi l’improcedibilità del ricorso essendo divenuto inefficace il provvedimento impugnato a seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia a sanatoria;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Infatti, come precisato in fattispecie analoghe da questo Tribunale (cfr., per tutte, la sentenza n.81 del 15 febbraio 1989), in caso di presentazione di una istanza (di sanatoria) alla quale si applichino i predetti capi IV e V, i provvedimenti sanzionatori, che restano temporaneamente sospesi ai sensi dell’art.44 della legge n.47 del 1985 cit., sono comunque destinati a non trovare applicazione neppure in tempi successivi, atteso che, ove intervenisse l’accoglimento, anche se per silentium, dell’istanza di sanatoria, di essi si determinerebbe necessariamente la caducazione, mentre, ove si avesse la reiezione della stessa istanza, sorgerebbe la necessità della irrogazione di nuove misure sanzionatorie, che si porrebbero in sostituzione di quelle già adottate, alla stregua della specifica normativa indicata negli artt.32, ultimo comma, 33, ultimo comma, e 40, primo comma, della legge n.47 del 1985 cit.

Consegue che, nel caso, non può, allo stato, rinvenirsi un interesse della parte ricorrente alla coltivazione del ricorso in argomento al fine di ottenere una pronuncia di questo giudice in ordine al provvedimento sanzionatorio impugnato; tale provvedimento infatti, tenuto conto della predetta istanza di condono, non è più in grado di generare lesione nei confronti della parte ricorrente medesima.

E, giusti i principi, la prefata circostanza comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, cui consegue l’improcedibilità del gravame.

Nulla per le spese non essendo costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi in motivazione;

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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