T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

a) con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ormai passato in giudicato stante la mancata proposizione di opposizione, il comune di Fondi è stato condannato a pagare al ricorrente la somma di euro 103.870,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 dicembre 2009 fino al saldo e spese di procedura; b) con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia che il suo credito non è stato soddisfatto e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti e condanni il comune di Fondi al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione e inosservanza ex articolo 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso sia fondato dato che il comune di Fondi, neppure costituitosi in giudizio, non ha fornito elementi ostativi; di conseguenza si ordina che il comune di Fondi provveda alla liquidazione di quanto spettante al ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente; in caso di violazione di tale termine il comune di Fondi è condannato al pagamento al ricorrente, ex articolo 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm. dell’ulteriore somma di euro duecento;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:

a) assegna al comune di Fondi, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe; in caso di inutile decorso del termine, il comune di Fondi è condannato al pagamento al ricorrente dell’ulteriore somma di euro duecento;

b) dispone che, in caso di violazione del termine di ottemperanza, all’esecuzione, ivi compresa la condanna di cui al precedente punto a), provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del comune di Fondi il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro ottocento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta e sulle spese eventualmente sostenute;

d) condanna il comune di Fondi al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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