Cass. civ., sez. I 26-10-2006, n. 23016 SANZIONI AMMINISTRATIVE – PRINCIPI COMUNI – CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ – Sosta vietata – Autorizzazione del presidente del tribunale – Causa di esclusione della responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il sig. D. S. propose opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Tortona per aver parcheggiato la propria autovettura in luogo vietato.

Resistette il Comune di Tortona e l’adito giudice di pace della stessa città accolse l’opposizione, osservando testualmente: "Dall’istruttoria è emerso in modo chiaro che l’opponente aveva parcheggiato la propria auto nei pressi dell’Ufficio del registro per trasportare 21 registri. delle dimensioni 70 x 40 ai fini della vidimazione annuale. Tale operazione è avvenuta previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Tortona [?I. Dalla premessa si evince che nella specie è da configurarsi quanto previsto dall’art. 4 Legge 689/81 quale circostanza esimente in ordine alla responsabilità dell’opponente".

Avverso tale sentenza il Comune di Tortona ricorre per cassazione articolando un solo, complesso motivo, illustrato anche da memoria. L’intimato sig. S non svolge difese.

Motivi della decisione

Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, lamenta che il Giudice di pace abbia escluso la responsabilità del Sufferini – il quale sosteneva di aver parcheggiato in zona vietata per esigenze di ufficio e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale ad utilizzare la propria autovettura – ritenendo il suo comportamento giustificato ai sensi della predetta norma, senza specificare quale delle esimenti da essa contemplate ricorresse nella fattispecie e nonostante i fatti dedotti ed accertati non ne integrassero alcuna.

Il motivo è fondato, perché nessuna delle esimenti in questione poteva nella specie configurarsi.

Esclusa, infatti, quella della legittima difesa, certamente non evocata (né evocabile) nella specie per l’evidente non corrispondenza con i fatti accertati, non sono configurabili, sulla base di quei fatti, neppure le esimenti dell’esercizio di una facoltà legittima o dell’adempimento di un dovere derivante da un ordine dell’autorità (un dovere derivante da norma giuridica è palesemente insussistente), dato che al Presidente del Tribunale non spetta alcun potere di deroga ai divieti di sosta stabiliti dalla competente autorità amministrativa, onde non soltanto la sua autorizzazione, ma anche un eventuale suo ordine di parcheggiare in zona vietata sarebbe stato illegittimo e sindacabile dal Sufferini (sulla non configurabilità dell’esimente in questione in presenza di ordine illegittimo e sindacabile dal destinatario cfr. Cass. 9491/1991); né è configurabile l’esimente dello stato di necessità, che ricorre solo in presenza dei requisiti di cui all’art. 54 cod. pen. (cfr. Cass. 5710/1985, 3961/1989, 4710/1999, 5877/2004), ossia, in primo luogo, del pericolo attuale di un danno grave alla persona.

La sentenza impugnata va pertanto Cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, primo coma ult. parte, cod. proc. civ.) pronunciando il rigetto dell’opposizione.

Il soccombente va condannato alle spese di tutti i gradi del giudizio (art. 385 cpv. cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal Sufferini e condanna quest’ultimo alle spese dell’intero giudizio, liquidate in euro 120, di cui 70 per onorari, quanto alla fase di merito, e in euro 500, di cui 450 per onorari, quanto alla fase di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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