Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 17-08-2011, n. 32150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte d’Appello di Genova, con sentenza 14 ottobre 2010 giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della terza sezione di questa Corte, della sentenza 16 giugno 2009 della medesima Corte – che aveva confermato la sentenza 27 marzo 2008 del Tribunale di Genova che aveva condannato H.G. alla pena di Euro 1.000,00 di multa -per il delitto tentato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 – ha confermato la sentenza di primo grado.

In particolare il giudice del1, rinvio ha ribadito la valutazione del primo giudice sulla circostanza che i disegni riprodotti in 32.118 capi d’abbigliamento (contenuti in 151 cartoni .presentati in dogana dall’imputato) costituivano una pedissequa riproduzione delle bambole "Bratz" tutelate dal diritto d’autore di cui è titolare la MGA Entertainment Inc. che non aveva concesso lo sfruttamento agli importatori.

2) Contro questa sentenza ha proposto ricorso H.G. il quale ha dedotto un unico motivo censurando la sentenza pronunziata nel giudizio di rinvio per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, dopo aver riportato le fasi di questo giudizio e aver ribadito che non è in contestazione il diritto di autore fatto valere dalla società indicata, ribadisce che le figure riprodotte nei capi d’abbigliamento non sono identiche a quelle delle bambole "Bratz" ma possono essere soltanto essere considerate "simili" essendosi limitate . a riprodurre figure femminili di ispirazione giapponese. -Solo una perizia avrebbe potuto dissipare ogni dubbio e non una valutazione affidata a sensazioni dei giudicanti.

3) Va premesso che il ricorrente non pone in discussione i fatti accertati in giudizio nella loro materialità nè l’applicabilità della disciplina della normativa sul diritto di autore in precedenza ricordata.

Si duole invece della valutazione della Corte di merito che avrebbe espresso un giudizio di identità tra le figure riprodotte nei capi d’abbigliamento e le bambole "Bratz" senza neppure ricorrere al parere di un esperto.

La censura proposta con il ricorso è peraltro inammissibile nel giudizio di legittimità. Un accertamento avente ad oggetto un giudizio di identità, o di semplice somiglianza, tra due espressioni figurative (anche se riprodotte su oggetti diversi: bambole e capi d’abbigliamento) involge necessariamente una valutazione di merito che non può che essere riservata al giudice di merito che deve motivarla adeguatamente e senza incorrere in errori logici.

Nel caso in esame la Corte del rinvio ha provveduto ad un esame analitico comparativo delle figure riprodotte pervenendo ad un giudizio di identità non apoditticamente espresso ma con riferimento preciso ai particolari delle riproduzioni di cui vengono esaminati le caratteristiche generali (in particolare la natura caricaturale e la sproporzione delle parti del corpo) e i più minuti particolari (testa, volto, occhi, bocca, scarpe ecc.).

Non manca una valutazione complessiva con il richiamo al giudizio di identità che si trae dalla visione diretta delle figure.

Come appare evidente si tratta di una valutazione ampiamente e logicamente motivata che si sottrae conseguentemente al vaglio di legittimità non presentando alcun vizio logico che peraltro neppure il ricorrente riesce ad individuare.

4) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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