Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 17-08-2011, n. 32148

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) C.O. ha proposto ricorso avverso la sentenza 17 giugno 2010 della Corte d’Appello di Lecce che ha confermato la sentenza 22 gennaio 2009 del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Mesagne, che l’aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., comma 1, n. 2 (furto di energia elettrica).

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione di norme processuali per omesso avviso – al difensore della data del rinvio disposto per legittimo impedimento del medesimo difensore. Con il secondo motivo censura invece la sentenza impugnata per l’illegittima sostituzione del difensore di ufficio precedentemente nominato in violazione del principio di immutabilità del difensore, sia esso di ufficio o di fiducia. Con il terzo motivo si deduce invece il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

In particolare è infondato il primo motivo di ricorso essendo ormai giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione che, nel caso di rinvio del processo per impedimento del difensore, il difensore di fiducia ha diritto alla notificazione dell’avviso dell’udienza solo quando la data di questa non sia già indicata nel provvedimento adottato all’udienza essendo altrimenti sufficiente che tale data venga oralmente comunicata al sostituto, nominato ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., comma 4, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore sostituito (v. Cass., sez. un., 28 febbraio 2006 n. 8285, Grassia, rv. 232906 e, più di recente, sez. 5^, 4 giugno 2998 – n. 36643, Sorrentino, rv. 241721).

3) In merito alla seconda censura deve premettersi che il vigente codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente sistema, ha equiparato la figura del difensore di ufficio a quella del difensore di fiducia e ha costruito un sistema che garantisce l’effettività della difesa, anche nel caso in cui l’imputato sia privo di difensore di fiducia, secondo regole che garantiscono il rispetto del principio di continuità e di immutabilità della difesa.

In questo sistema è stata prevista la figura del sostituto del difensore (di fiducia o di ufficio) che però si caratterizza per l’episodicità degli interventi, nel .caso di non disponibilità del difensore di fiducia o di ufficio che rimangono però, a tutti gli effetti, titolari dei diritti ed obblighi difensivi che si riespandono nel momento in cui cessa la causa impeditiva con la conseguente cessazione della sostituzione (v. Cass., sez. 4^, 10 febbraio 2005 n. 12638, Ennejmy, rv. 231324; 13 gennaio 2005 n. 10215, Fumagalli, rv. 231603).

La natura episodica dell’intervento del sostituto è confermata dal tenore dell’art. 97 cod. proc. pen., comma 4, che la prevede nei soli casi in cui il difensore di fiducia o d’ufficio "non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa". Tanto è vero che la costante giurisprudenza di legittimità conferma che l’unico destinatario della notificazione degli atti impugnabili è il difensore che risulti titolare dell’ufficio e non il sostituto (cfr.

Cass., sez. 1^, 13 novembre 2003 n. 25256, Dyemishi, rv. 228126; sez. 2^, 17 ottobre 2003 n. 43623, Caruso, rv. 227688; sez. 4^, 6 luglio 2000 n. 3983, Ben Ateur, rv. 217260) e che, in caso di rinunzia del difensore di fiducia e di nomina di uno d’ufficio, la successiva nomina di un difensore di ufficio, in mancanza di una causa del venir meno della prima nomina, equivale alla nomina di un sostituto del primo difensore d’ufficio (cfr. Cass., sez. 6^, 4 marzo-2003 n. 16256, Vecchiotti, rv. 224873).

Deve quindi ritenersi che ove il giudice accerti, dopo la prevista nomina del sostituto per il compimento dell’atto di cui al dell’art. 97, comma 4 che l’impedimento del difensore ha carattere definitivo, non sia più consentita la nomina del sostituto che può invece avvenire nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di ufficio. In questo caso, ove l’imputato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, è obbligo del giudice di nominare un difensore di ufficio.

In particolare, nel caso di rinunzia, se è vero che la rinunzia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o d’ufficio ( art. 107 c.p.p., comma 3) ciò non fa venir meno l’obbligo per il giudice di nominargli un difensore di ufficio a norma dell’art. 97 c.p.. Del resto una diversa soluzione comporterebbe il permanere di una difesa ad opera di sostituti in mancanza del difensore sostituito con la evidente violazione del principio della continuità della difesa che si riflette anche, negativamente, su quello della effettività della difesa (come può essere effettiva una difesa via via esercitata da diversi sostituti?).

Questa soluzione si conforma ai principi stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 11 novembre 1994 n. 22, Nicoletti, rv. 199398-9, che, oltre a riaffermare i ricordati principi di immutabilità ed effettività della difesa, hanno confermato, proprio con riferimento alla durata della sostituzione, "il principio che anche per le ipotesi di non presenza del difensore di fiducia o di ufficio, previste nell’art. 97 c.p.p., comma 4, la durata della sostituzione non può che corrispondere alla durata della situazione che ne è stata causa e che viene, di conseguenza, a cessare nel momento stesso in cui essa si risolve".

Con la conseguenza, da considerare obbligata, che se la causa dell’impedimento è da ritenersi definitiva, non ha più ragione giustificativa la nomina del sostituto (salvo, lo si ripete, il caso d’urgenza di cui all’art. 97, comma 4) dovendosi invece provvedere alla nomina del difensore d’ufficio la cui mancanza non può che essere inquadrata nelle ipotesi di nullità assoluta e insanabile previste dall’art. 179 c.p.p. risolvendosi nell’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (udienza preliminare e dibattimento).

4) Ciò premesso in linea generale va però precisato che la sequenza come descritta nella sentenza impugnata e nei motivi di ricorso esclude che possa essersi verificata la nullità denunziata.

Il presupposto da cui trae le mosse la censura formulata dal ricorrente è che il difensore di ufficio nominato all’udienza del 22 gennaio 2009 non poteva essere sostituito – ‘ dopo una sospensione dell’udienza per rintracciare il difensore di fiducia – da altro difensore di ufficio che ha assistito l’imputato nella prosecuzione del dibattimento.

Senonchè, al di là della formulazione usata dai giudici di merito, appare del tutto evidente (e lo conferma -il tenore del ricorso) che sia nella prima parte dell’udienza che nella seconda all’imputato non fu nominato un difensore d’ufficio perchè la nomina del difensore di fiducia era ancora valida ed efficace, come è confermato dalla circostanza che l’avv. A.P. (per la cui ricerca fu sospesa l’udienza) ha poi continuato ad assistere l’imputato. Si trattava quindi della nomina di un sostituto processuale ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., comma 4, per il quale non vale il principio della continuità e immutabilità della difesa cui si è fatto cenno che vale invece per il difensore d’ufficio e per quello di fiducia.

Era dunque legittima, alla ripresa del dibattimento, nella perdurante assenza del difensore di fiducia, la nomina di un nuovo sostituto del difensore (di fiducia) non presente anche perchè non è dato intendere, dalla censura proposta, se il primo sostituto fosse presente (ma ciò non cambierebbe i termini del problema). Si aggiunga che il giudice ebbe a nominare come sostituto, nella seconda fase dell’udienza, un avvocato che già era stato nominato sostituto dal difensore di fiducia nella medesima causa.

5) Il terzo motivo proposto è invece inammissibile per genericità.

Il requisito della specificità dei motivi è previsto, per tutti i mezzi di impugnazione, dall’art. 581 c.p.p., lett. c) e la relativa sanzione, prevista dall’art. 591, comma 1, lett. c), è costituita dall’inammissibilità dell’impugnazione. Questa sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure. Inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce.

Questa specificità appare tanto più necessaria nel giudizio di legittimità dovendo la Corte, al di fuori di alcuni casi, verificare se le lamentate violazioni- di legge siano state dedotte con i motivi di appello ( art. 609 c.p.p., comma 3).

Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a indicare i vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata ma nel ricorso non è indicato alcuno specifico riferimento alla motivazione.

6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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