T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-09-2011, n. 7332 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la T.B.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto dirigenziale n. 5/55/2011 del 4 aprile 2011 del Direttore della 5ª Divisione del Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali, con il quale la Soc. A. è stata ritenuta aggiudicataria definitiva della gara – procedura ristretta accelerata, in ambito UE per l’appalto del servizio di n. 10 linee di trasporto collettivo per il personale dell’area tecnico – amministrativa della Difesa nell’ambito del Comune di Roma e zone limitrofe per l’anno 2011; e di ogni altro atto presupposto o conseguente al provvedimento impugnato;

Considerato che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché tardivo e nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;

Considerato che con atto passato per la notifica il 24 giugno 2011, la Soc. A. s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, ha proposto ricorso incidentale per l’annullamento dei provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso e relativi alla ammissione alla gara di cui è causa della Società ricorrente principale che non prevedono l’esclusione della suddetta Società per originaria carenza documentale e di dichiarazione ex art. 38 D.L.vo n. 163/2006;

Considerato che con atto notificato alle controparti il 6 luglio 2011 la Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso così come proposto;

Ritenuto di dover prendere atto di tale rinunzia, mentre, per quanto concerne il ricorso incidentale, deve dichiararsi inammissibile atteso il suo carattere accessorio rispetto a quello principale.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte rinunziataria e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, dà atto della rinuncia al suddetto ricorso proposto dalla Società ricorrente e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione resistente e della Società controinteressata che liquida nella complessiva somma di Euro 3.000,00 (tremila) da dividersi in parti eguali tra le suddette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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