T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-09-2011, n. 7330 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 320272 del 31 gennaio 2011, con il quale l’Amministrazione della Difesa, in esito agli accertamenti sanitari espletati, ha dichiarato il ricorrente inidoneo al concorso per l’ammissione al 17 corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, determinando l’esclusione dal suddetto concorso, per "esiti di fratture multiple del massiccio facciale con esiti di sintesi metallici in situ";

Considerato che il ricorrente contesta tale accertamento deducendo censure di eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 4362/2011 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 5 luglio 2011 il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione che così recita: "Tenuto conto che, sia lo specialista Odontostomatologo che lo specialista Oftalmologo hanno escluso la sussistenza di qualsiasi limitazione funzionale attualmente apprezzabile, avuto riguardo che il codice 36 relativo ai coefficienti della Direttiva Tecnica del 5/12/2005 prende in considerazione "gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi, senza limitazioni funzionali" attribuendo il coefficiente 2AV, si ritiene opportuno ricondurre a tale previsione le attuali condizioni del ricorrente giudicandole compatibili con l’idoneità";

Considerato che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va accolto, mentre le spese, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate ai sensi dell’art. 66, quarto comma, del cod. proc. amm. nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento), mentre nel contempo liquida le spese di verificazione nella misura di complessivi Euro 330,53 come da congruo prospetto allegato al verbale di verificazione, ponendole a carico della parte soccombente.

Dà mandato al Consigliere Relatore di provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle spese sostenute e relative agli specialisti esterni della Guardia di Finanza, intervenuti nell’ambito dell’incombente effettuato, una volta pervenuta la relativa richiesta di rimborso, ponendole sempre a carico della parte soccombente.

Incarica la Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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