Cass. civ., sez. II 25-10-2006, n. 22841 PROCEDIMENTO CIVILE – UDIENZA – PROCESSO VERBALE – Mancato rispetto delle norme relative alla sua dettatura e alla relativa redazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 15 ottobre 2001 D’A? F? e A? M? proponevano ricorso straordinario ex. art. 111, comma della Costituzione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 9-13 luglio 2001 nel procedimento instaurato ex .art. 11 L. 319/80 e art 29 L. 794/42 che confermava il decreto di liquidazione dei compensi al C.t.u. arch. B? F?, emesso in data 12 luglio 2000 dal G.I. della settima sezione civile del Tribunale di Roma nella causa R. G. 31760/97 e poneva, altresì, a carico dei ricorrenti e a favore del resistenti B? F?, Condominio di via dei Glicini n.117, S? S? e F? R? il regolamento delle spese processuali.

Il ricorso contro la ricamata ordinanza è stato avanzato sulla base di dieci censure illustrate con successive memorie.

Il Condominio ha resistito con controricorso e ha presentato a sua volta una propria memoria difensiva.

S? S? e R? F? hanno resistito con controricorso.

Anche F? B? ha presentato controricorso.

Motivi della decisione

Va premesso che il ricorso è ammissibile, poiché il provvedimento impugnato, anche se ha forma di ordinanza, incide su diritti soggettivi in maniera potenzialmente definitiva e deve quindi essere assimilato a una sentenza, ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. ex pluribus Cass. 6 maggio 1999 n. 4539).

Passando poi all’esame del ricorso, osserva il Collegio che i ricorrenti hanno dedotto, l’illegittimità dell’ordinanza con unico motivo sviluppato in numerosi profili, che possono identificarsi come segue:

1) – omessa formale autorizzazione del Giudice alla dettatura del processo verbale di udienza ed omessa direzione della sua redazione (Artt. 126 e 130, alla luce dell’art. 84/IV disp. Att. del c.p.c.);

2) – omessa ottemperanza al divieto di statuire a contraddittorio non integro (art. 101, c.p.c.);

3)- omessa declaratoria della contumacia di una parte resistente (art. 171 /III e 291 /II c.p.c.);

4) – omessa cancellazione dal ruolo della causa per mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della citazione (Artt. 291/111 e 307/111 c.p.c.);

5) – falsa applicazione dell’art. 293 c.p.c. nella parte in cui il Giudice ha ritenuto esistere una procura per rappresentanza inesistente e/o nella parte in cui ha ritenuto rituale una comparsa avente firma non autenticata sebbene depositata in Cancelleria;

6) – violazione dell’art. 36/IV disp. Att. c.p.c. per illegittima inclusione di un atto e di una memoria senza annotazioni sull’indice;

7) – violazione del contraddittorio in relazione all’ art. 170/IV c.p.c. per omesso scambio documentato di un atto e di una memoria;

8) – illegittima attribuzione, a parte non difesa da Avvocato, di rifusione competenze, rifusione onorario oltre rivalsa IVA e contributo Cassa di Previdenza Avvocati, previsti solo per persone abilitate ad esercitare patrocinio (Artt. 91/1, art. 81 ed art. 75 disp. Att. c.p.c.);

9) inefficace attribuzione di rifusione spese vive a parte da ritenersi esclusa da attività difensive e diritti, in quanto fatti valere da altra parte (Artt. 81 e 92/1 c.p.c.);

10) – illegittima attribuzione di rifusione di competenze, onorario e tributi a esercitare il patrocinio (Artt. 348 C. P. ? art. 91/1 c.p.c. – art. 75 disp. Att. c.p.c. ? art. 13 parte IV D.M. 585/94).

I profili della censura di cui ai punti 1, 6 e 7, rileva il collegio, concernono il mancato rispetto di norme aventi natura meramente organizzatoria come quella relativa alla dettatura e redazione del processo verbale, all’inclusione di un atto nel fascicolo senza annotazioni, all’omessa documentazione di un atto e di una memoria e, stante la loro stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente. Le censure sono infondate in quanto, in carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale non vizia l’udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto poi che con la sottoscrizione del giudice e ugualmente raggiunto lo scopo sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato. Considerazioni analoghe in ordine alla loro infondatezza, valgono per le censure di cui ai punti n. 5 e n 6 stante l’estrema genericità delle stesse in quanto non è specificato quale sia documento versato in atti e non annotato nell’indice e quale sia l’atto, consentito dal giudice, che sarebbe stato comunicato senza scambio documentato ai sensi dell’art 170 cod. proc. civ. o in forma equipollente prevista dall’ultimo comma del richiamato articolo. Ugualmente non vengono accolte le censure di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del ricorso in quanto risulta che la costituzione avvenuta in cancelleria del R? ebbe a sanare la posizione processuale dello stesso per cui era del tutto inutile procedere alla declaratoria di contumacia dell’assente essendosi regolarizzato il contraddittorio inizialmente non integro.

Per completezza osserva poi il collegio che, con riguardo alla costituzione in giudizio, in mancanza di prova contraria, si presume la regolarità degli atti depositati in cancelleria, dalla parte che si costituisce allorché cancelliere li abbia ricevuti senza formulare osservazioni al riguardo, tenuto conto poi che un eventuale difetto di procura del convenuto generalmente non incide sulla regolarità del contraddittorio ed in ogni caso non è equiparabile al difetto di procura dell’attore da cui dipende la stessa valida costituzione del rapporto processuale.

Rigettati, pertanto, tutti i motivi sin qui esaminati, vanno al contrario accolte, per quanto di ragione, le censure relative ai punti 8, 9 e 10 del ricorso con le quali i ricorrenti deducono un errato regolamento delle spese processuali che ha comportato l’illegittima liquidazione, ai resistenti Savino e R? che si sono difesi in proprio, di onorari, diritti, oltre rivalsa IVA e contributo Cassa di previdenza avvocati; erroneamente applicando in tal modo la tariffa forense a persone non abilitate all’esercizio di tale professione.

Pertanto va cassata la sentenza nella parte in cui attribuisce a soggetti non difesi da avvocato le competenze, gli onorari, la rivalsa IVA ed il contributo per la Cassa avvocati. La sentenza va, inoltre cassata, per la parte in cui rifonde le spese vive a chi tali spese non ha sostenuto e attribuisce competenze, onorari e contributi a soggetti che non erano abilitati ad esercitare il patrocinio.

Le spese di questo grado di giudizio vanno dichiarate compensate.

P.Q.M.

concerne il regolamento delle spese processuali; rigetta gli altri motivi e dichiara compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *