T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-09-2011, n. 7327 Marina

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto, con il ricorso introduttivo, l’annullamento del decreto interdirigenziale n. 29 del 9 settembre 2010 del Ministero della Difesa, con il quale sono state rideterminate le graduatorie di merito destinate per categorie (specialità e abilitazioni) del concorso, per titoli, per l’immissione di n. 270, poi elevate a n. 284, unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina Militare, e della nota del 15 settembre 2010 con la quale veniva comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di decadenza dalla nomina a vincitore del concorso medesimo;

Considerato che con successivi motivi aggiunti notificati il 15 aprile 2011, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 8 del 18 gennaio 2011 del Ministero della Difesa con il quale lo stesso è stato dichiarato decaduto dalla nomina a volontario di truppa in servizio permanente della Marina Militare;

Considerato che il ricorrente, collocato una prima volta al 9° posto della graduatoria di merito ed immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 9 marzo 2009, veniva collocato all’11° posto della graduatoria di merito rideterminata dall’Amministrazione, e quindi in posizione non utile rispetto ai 10 posti disponibili per la categoria per la quale aveva concorso il ricorrente, per cui con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti lo stesso veniva dichiarato decaduto dalla nomina a volontario di truppa in servizio permanente nella Marina Militare;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in buona sostanza, la carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico che deve supportare il provvedimento di autotutela adottato dall’Amministrazione;

Considerato che il ricorso non si appalesa fondato, atteso che l’Amministrazione, una volta proceduto alla riformulazione della graduatoria concorsuale alla quale aveva partecipato il ricorrente nella quale lo stesso risulta collocato all’11° posto della stessa, in posizione non utile all’immissione in servizio, aveva il dovere di esercitare il proprio potere di autotutela (vincolato nell’an), per cui il provvedimento di decadenza dalla nomina del ricorrente non poteva avere altro contenuto, se non quello in concreto adottato dall’Amministrazione;

Considerato che, per quanto concerne l’interesse pubblico che deve supportare l’esplicazione del potere di autotutela, questo deve ritenersi in re ipsa, atteso che l’interesse di un soggetto alla conservazione di un rapporto d’impiego conseguito illegittimamente appare necessariamente recessivo rispetto all’esigenza di assicurare le corrette attribuzioni dei posti di lavoro messi a concorso, per cui l’interesse pubblico può ritenersi implicito, essendo ravvisabile nella necessità di fermare indebito esborso di pubblico denaro (cfr. T.A.R. Lazio – Sez. I bis, n. 5707 del 3 gennaio 2009);

Considerato, infine, che l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione è finalizzato a garantire effettiva parità di trattamento tra tutti i candidati, per cui il mantenimento in servizio del ricorrente determinerebbe una palese disparità di trattamento rispetto a quei candidati collocatisi prima del ricorrente nella graduatoria definitiva di merito nella posizione di idonei non vincitori;

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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