Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 29871 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.V. ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 23 ottobre 2008 che, accogliendo la domanda, proposta con ricorso del 13 maggio 2008, diretta a ottenere l’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio, iniziato davanti alla Corte dei conti il 19 luglio 1979 e pendente in grado d’appello, ha liquidato la somma di Euro 12.250,00, avendo ritenuto ragionevole una durata del giudizio di primo grado di due anni, al quale ha aggiunto un anno per il trasferimento del ricorso dalla Corte dei Conti di Roma alla sezione regionale della Liguria, e avendo accertato un ritardo di ventisette anni e mezzo.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si censura, sotto diversi profili la liquidazione dell’equa riparazione e, quanto alla determinazione della durata ragionevole, l’aggiunta di un anno al periodo di due anni ritenuto ragionevole, per la necessità di trasferire il procedimento dalla sede nazionale a quella regionale della Corte dei conti, è infondato.

Quanto alla durata ragionevole la corte territoriale non ha superato i limiti risultanti dalla giurisprudenza della Corte EDU che li ha individuati, quanto al giudizio di primo grado in tre anni e in due quanto al giudizio d’impugnazione.

D’altra parte, in relazione ai giudizi davanti al giudice amministrativo eccedenti la durata di dieci anni, questa Corte ha ritenuto che non violi i parametri risultanti dalla giurisprudenza della Corte EDU una liquidazione dell’equa riparazione di Euro 500,00 per anno per l’intera durata del giudizio. Poichè il criterio utilizzato dalla corte territoriale è conforme a tale orientamento e il ricorrente non ha censurato la liquidazione per la sola durata eccedente il triennio, il ricorso non può essere accolto.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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