Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 17-08-2011, n. 32182

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13/l/2011 il G.I.P. del Tribunale di Trento, all’esito di udienza camerale, celebrata successivamente alla richiesta del P.M. di archiviazione contro ignoti per il delitto di cui all’art. 589 c.p., ordinava al P.M. di iscrivere nel registro degli indagati 5 persone; inoltre di "procedere ad azione penale nei loro confronti", previa notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p..

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Trento lamentando:

2.1. la violazione di legge, laddove il G.I.P. aveva imposto l’iscrizione di soggetti nel registro degli indagati, senza consentire al P.M. alcuna delibazione in ordine alle singole posizioni;

2.2. la violazione di legge, laddove il giudice di merito, imponendo la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., e l’esercizio dell’azione penale, aveva espropriato l’ufficio del P.M. dal potere- dovere di valutazione dell’esercizio dell’azione penale.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è in parte fondato.

3.1. Questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che "Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull’intera "notitia criminis"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 22909 del 31/05/2005 Cc. (dep. 17/06/2005), Minervini, Rv. 231162; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8082 del 15/01/2008 Cc. (dep. 22/02/2008), Cristofori, Rv. 238934; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24352 del 01/10/2002 Cc. (dep. 05/06/2003), Foni, Rv. 226054). Ne consegue che il giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, può legittimamente, come avvenuto nel caso di specie, disporre l’iscrizione nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., di soggetti in precedenza non indagati.

3.2. Fondata è, invece, la seconda doglianza formulata dal ricorrente. Nella medesima sentenza sopra citata, n. 22090/05, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che "E’ abnorme l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l’espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l’ulteriore corso in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l’idoneità d’egli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio".

Invero questa Corte ha più volte ribadito che sebbene il G.I.P. possa svolgere un’opera di impulso verso il P.M., dopo che questi abbia già avanzato richiesta di archiviazione nei confronti di persone note (®imputazione coatta"); non può invece espletare poteri sostitutivi della pubblica accusa, come nel caso oggetto di giudizio nelle determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale nei riguardi di soggetti pelatamente ai quali non ha mai avanzato alcuna richiesta al giudice (cfr Cass Sez 4 Sentenza n. 23100 del 18/04/2008 Cc. (dep. 10/06/2008), Villa, Rv. 240504). Invero, il G.I.P. di Trento, non si è limitato a disporre l’iscrizione di persone note nel reg,stro degli indagati, bensì ha anche ordinato al P.M. di formulare l’imputazione nei confronti di soggetti mai prima indagati, così creando un inammissibile vincolo per l’organo dell’accusa circa il determinarsi o meno all’esercizio dell’azione penale (cfr Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23100 del 18/04/2008 Cc. (dep. 10/06/2008 ) Rv.

240504).

Va ribadito, pertanto, avuto riguardo ai limiti istituzionali dell’attività di controllo attributo al G.I.P., che a questi non è devoluto l’esercizio di poteri sostitutivi, rispetto alle attribuzioni del P.M., nei confronti di persone non iscritte precedentemente nel registro degli indagati.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza limitatamente alla parte in cui invita il P.M. "a procedere ad azione penale nei loro confronti".

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza, limitatamente alla parte in cui invita il P.M. "a procedere ad azione penale nei loro confronti"; rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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