T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 2232

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti, in qualità di datore di lavoro e lavoratore, hanno presentato ricorso contro il diniego di rilascio dell’emersione del lavoro irregolare svolto tra le parti.

Il TAR ha accolto la domanda in fase sospensiva ordinando il riesame dell’atto.

A seguito dell’inottemperanza all’obbligo di riesame il tar ha nominato, con apposita ordinanza, un apposito commissario ad acta.

Con successiva comunicazione la Prefettura di Lodi ha fatto sapere di aver rilasciato il permesso di soggiorno a seguito della stipulazione, tra le parti, del contratto di lavoro subordinato.

La difesa dei ricorrenti non ha presentato alcuna memoria.

All’udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

A seguito del rilascio della stipulazione del contratto di lavoro e del rilascio del permesso di soggiorno, infatti, le parti hanno ottenuto la piena soddisfazione delle pretese dedotte in giudizio.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti impregiudicata la condanna alle spese disposta con l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, IV, 3 dicembre 2010 n. 1357, ai sensi dell’art. 57 del Codice processo amministrativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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