Cons. Stato Sez. III, Sent., 17-09-2011, n. 5257 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’attuale appellato ha proposto ricorso in primo grado avverso la determinazione di rigetto della domanda di equo indennizzo, e dei presupposti pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio;

– che il T.A.R. ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, in base alla considerazione che si tratta di controversia di lavoro e che pertanto la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;

– che la sentenza è appellata dal Ministero dell’Interno, che sostiene argomentatamente la giurisdizione del giudice amministrativo;

– che in sede di trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio il Collegio ritiene di poter procedere senz’altro alla definizione del presente grado del giudizio;

– che l’appello dell’Amministrazione è fondato, in quanto se è vero che si tratta di controversia di lavoro, è anche vero che il soggetto ricorrente in primo grado è dipendente della Polizia di Stato ed appartiene dunque a quelle carriere statali che, com’è noto, sono rimaste escluse dalla devoluzione del contenzioso al giudice civile del lavoro;

– che pertanto la sentenza va annullata con rimessione al primo giudice (art. 105, c.p.a.) il quale giudicherà anche sulle spese della presente fase d’impugnazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello, annulla la sentenza impugnata e, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette il giudizio al T.A.R. dell’EmiliaRomagna, sezione di Parma, il quale deciderà anche sulle spese della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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