Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 29868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 settembre 2006 l’avv. R. P. conveniva dinanzi al Tribunale di Rieti il proprio coniuge, avv. M.L. per sentir dichiarare la separazione personale, previa fissazione dell’udienza presidenziale, con esperimento del tentativo di conciliazione.

Dopo la costituzione della signora M., il presidente del tribunale con ordinanza ex art. 708 cod. proc. Civ., all’esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, disponeva l’affidamento condiviso dei due figli minori che avrebbero continuato a vivere con la madre presso la casa coniugale e stabiliva, fra l’altro, un assegno mensile a carico del P. per il mantenimento della moglie e dei figli rispettivamente di Euro 750,00 e di Euro 1000,00.

Sui reclami hinc et inde proposti, la Corte d’appello di Roma con decreto 16 novembre 2007 , in parziale riforma, rideterminava il contributo a carico del P. per il mantenimento della moglie nella somma di Euro 450,00 e per il mantenimento dei figli in Euro 850,00 mensili; con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Avverso il provvedimento la signora M.L. proponeva ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a tre motivi e notificato il 15 gennaio 2008.

L’avv. P. resisteva con controricorso.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. Civ..

All’udienza del 21 novembre 2011 il Procuratore generale e l’avv. M. in proprio precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. La ricorrente depositava altresì note d’udienza.

All’esito della camera di consiglio il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è esperibile esclusivamente avverso provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere di definitività e non siano soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione.

Per contro, sia l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ., che le successive ordinanze del giudice istruttore emesse nei giudizi di separazione dei coniugi hanno mera natura provvisoria ed efficacia incidentale nel processo di separazione personale, fondate come sono sull’esigenza di dettare una regolamentazione interinale d’urgenza dei rapporti tra i coniugi e nei confronti della prole, in pendenza del giudizio; nella cui decisione finale sono destinate ad essere assorbite.

Trattandosi di provvedimenti privi di forma e sostanza della sentenza, non sono perciò suscettibili di impugnazione per cassazione (Cass., sez. 1, 6 giugno 2011, n. 12177; Cass., sez. 1, 26 gennaio 2011, n. 1841).

Oltre a ciò, è appena il caso di rilevare come i quesiti ex art 366 bis, in chiusura della parte argomentativa delle singole censure, si palesino del tutto generici, privi come sono di alcun preciso addentellato con la fattispecie concreta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *