Cons. Stato Sez. III, Sent., 17-09-2011, n. 5256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che nella sentenza appellata non si ravvisano gli ipotizzati vizi di forma o di procedura, in quanto, trattandosi di ricorso avverso il silenzio della p.a., correttamente è stato seguito il rito speciale camerale di cui all’art. 21bis della legge n. 1034/1971, ora art. 117 del codice del processo amministrativo;

– che del pari non si ravvisa il vizio di difetto della motivazione; ed invero, una volta che il Giudice di primo grado ha ritenuto (si vedrà appresso se a ragione o a torto) che il ricorso fosse inammissibile per ragioni di rito, esso non era tenuto a pronunciarsi sulle questioni di merito, per quanto ampio fosse lo spazio loro dedicato nel ricorso;

– che, quanto al problema della tardività del ricorso, non si può che confermare la sentenza appellata, stante l’inequivoco dettato dell’art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005, il quale dispone che il ricorso contro l’inadempimento dell’obbligo di provvedere può essere proposto "non oltre un anno dalla scadenza dei termini (per la definizione del procedimento)" salva la facoltà dell’interessato di riproporre l’istanza in via amministrativa ove ne ricorrano i presupposti;

– che l’applicabilità della suddetta disposizione nella fattispecie non può essere messa seriamente in dubbio, visto che essa era vigente già da tempo nel momento in cui, per effetto della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, prendeva vita per l’interessato la possibilità di esercitare l’azione di cui all’art. 21bis della legge n. 1034/1971;

– che la tardività del ricorso di primo grado dispensa questo Collegio, come già ha dispensato il T.A.R., dall’esaminare le questioni di merito;

– che pertanto l’appello va respinto, e che non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendovi stata costituzione di controparte;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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