Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il GUP del Tribunale di Treviso, a seguito di rito abbreviato con sentenza in data 03/10/2006, dichiarava G.S. colpevole per i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, per due fattispecie di lesioni colpose gravi, per una fattispecie di lesioni colpose e per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica. Lo condannava alla pena di anni due mesi otto di reclusione. Lo condannava pure al risarcimento del danno uiure hereditatis" in favore delle parti civili, riconoscendo l’importo di Euro 60.000,00 a titolo di danno morale maturato in capo alla vittima deceduta, rimettendo le parti avanti al Giudice Civile competente ai fini dell’integrale determinazione dell’ammontare delle restanti componenti risarcitone.
In fatto era avvenuto (in data 04/08/2005) che l’imputato, alla guida della propria autovettura BMW mentre si immetteva nell’abitato di (OMISSIS), aveva accelerato eccessivamente andando a sbandare verso sinistra e collidendo con il muro perimetrale di un’abitazione e così aveva travolto i componenti dei gruppi familiari Grassedonio- Musa, i quali stavano procedendo a piedi nella direzione opposta. In particolare, l’automobilista aveva provocato la morte di Gr.Me. di anni dieci, avvenuta tre ore dopo l’occorso; gravi lesioni a Gr.Da. di anni otto con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni e possibile indebolimento permanente della funzione emuntoria; gravi lesioni personali a M.F. con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai 40 giorni; lesioni personali a Gr.Br., di mesi otto, per le quali la bambina subiva 2 giorni di ricovero in ospedale. Il G. era stato rinvenuto in stato di ebbrezza alcolica (tasso riscontrato dalla Polizia di g/l 1,49 e 1,42 ); altresì, veniva accusato di procedere a velocità assolutamente eccessiva anche in considerazione della presenza di numerosi pedoni nel centro abitato dove si svolgeva la locale sagra annuale.
2. Proposta impugnazione da parte dell’imputato, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 15/06/2010, dichiarava non doversi procedere per il reato ex art. 186 cod. strada perchè estinto per prescrizione; riduceva la pena per gli altri reati accertati in anni due mesi sette giorni dieci di reclusione.
La Corte di merito rilevava che era stato effettuato dopo pochi mesi dall’occorso il risarcimento del danno, per alcune voci di pregiudizio, in favore dei congiunti delle parti offese. Peraltro, nella vicenda era ravvisabile anche la ricorrenza di danno biologico e morale sofferto dalla minore Gr.Me. deceduta, nel periodo intercorso tra l’incidente ed il decesso (circa tre ore dopo), danno questo trasmissibile "iure hereditatis" e correttamente preteso dalle parti civili costituite. Invero, risultava che Me. era sopravvissuta per circa tre ore dopo l’accaduto in condizioni vigili, essendo entrata nel pronto-soccorso ospedaliere "vigile e lamentosa". Dal che conseguiva che non poteva riconoscersi all’imputato l’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, dell’avvenuta riparazione del danno prima del giudizio.
3. G.S. proponeva ricorso per cassazione.
Si doleva per il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno. Sul punto, osservava che non era ravvisatale in concreto la sussistenza del c.d. danno biologico e morale terminale, riconoscibile a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, e che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della "fine". In tal senso, i Giudici di merito non avevano apportato alcun elemento probatorio. Per cui, doveva ritenersi del tutto satisfattivo il risarcimento tempestivo compiuto da esso prevenuto prima del giudizio.
SI doleva per la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice di primo grado in riferimento alla sentenza del Tribunale di Traviso in data 13/06/2000 a carico dell’istante, divenuta definitiva il 27/09/2000. Al riguardo, riteneva non corretta, perchè non conforme al dettato costituzionale, l’interpretazione secondo cui l’anteriorità del reato per il quale era stato concesso il beneficio rispetto all’ultimo per cui si procede va determinata con riferimento alla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza e non piuttosto dalla data di pronuncia di quest’ultima.
Chiedeva l’annullamento della decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.
Si osserva che, come è noto, in caso di uccisione di un familiare, ai congiunti superstiti spetta il risarcimento del danno patrimoniale e di quello morale, essendovi reato. Spetta ai predetti "iure successionis" anche il risarcimento del danno biologico c.d. terminale che spettava al morto, purchè però il decesso sia intervenuto al termine di un’agonia e non sia stato istantaneo o quasi, non essendo configurabile un danno da morte in sè. In tal guisa, è appunto rilevante, in caso di lesioni seguite da morte dopo breve tempo, la consapevolezza della parte offesa che n si sta per morire", quale sofferenza psichica risarcibile nel contesto del pregiudizio morale da reato, perchè nel frangente vale l’intensità del dolore e della paura, anche se di breve durata, (v. in tema, Cass. Sez. 3 Civile 23/02/2005 n. 3766).
Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno accertato in fatto, con argomentazione corretta ed esaustiva correlata ai dati concreti acquisiti della vicenda, la ricorrenza delle condizioni per riconoscere il danno non patrimoniale terminale subito dalla vittima, spettante "iure hereditatis" ai congiunti. Il che ha comportato anche la non configurabilità dell’attenuante ex art. 62, n. 6, (riparazione del danno), poichè il ristoro effettuato dall’imputato prima del giudizio non aveva ricompreso appunto la voce ulteriore (danno biologico terminale) riconosciuta dal giudice di primo grado e confermata dal Collegio di Appello.
Parimenti, infondata si palesa la seconda censura proposta. Invero, questa Corte di legittimità, con adeguata argomentazione condivisibile, ha ripetutamente affermato che il termine della sospensione condizionale della pena decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna che concede il beneficio diviene irrevocabile, (v. così, da ultimo, Cass. 10/02/2010 n. 8222).
2. La reiezione dei ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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