Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in sede di riesame, in esito all’udienza del giorno 11/10/2010, il Tribunale di Messina ha confermato l’ordinanza resa dal Gip (presso lo stesso Tribunale) che aveva applicato nei confronti di G.P. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 56 c.p., art. 624 bis c.p., comma 3, art. 625 c.p., nn. 2 e 5, art. 61 c.p., n. 5, a costui addebitato.

L’indagato G. ha proposto ricorso per cassazione, per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Il ricorrente denunzia erronea applicazione dell’art 274 c.p.p., per essere stato il provvedimento cautelare pronunziato in assenza delle ragioni che ne giustificano e ne condizionano l’adozione.

Il ricorrente denunzia ancora l’utilizzo di motivazione apparente o di mero stile in replica alla doglianza di assenza di ragioni idonee a ritenere la insostituibilità della misura carceraria con altre misure meno afflittive. Secondo il ricorso, la motivazione del provvedimento avrebbe congetturato l’esistenza di saldi legami delinquenziali dell’indagato nel conteste territoriale di residenza così escludendo la utilizzabilità della misura degli arresti domiciliari in forza di una mera supposizione Ulteriore censura rimarca la illogicità della motivazione in punto di ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., variamente argomentando sulla impossibilità per lo stesso indagato di essere presente in due luoghi diversi quasi nello stesso tempo, ovvero di essere "agganciato" da una medesima cella telefonica pur trovandosi in luoghi diversi e sul carattere meramente probabilistico dei ragionamenti posti a base dell’accertamento dei gravi indizi.

Ancora la motivazione impugnata non avrebbe fornito adeguata contezza del pericolo di reiterazione del delitto addebitato.

All’udienza camerale del 6/5/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Si deve premettere che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’adozione di una misura cautelare personale non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta, idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità (Cass. SU. 21/4/1995 n. 11 e successive) in ordine alla responsabilità dell’imputato (Cass. Pen. Sez. 2^ 16/4/2003 n. 18103).

Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine ai fatti e agli elementi soggettivi che hanno consentito di individuare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati addebitati al cautelato. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso il provvedimento impugnato ha individuato fatti specifici suscettibili, da soli e nel loro irricusabile insieme, di dare la misura, al di là della probabilità sufficiente, addirittura della ragionevole certezza della responsabilità dell’indagato per i delitti a lui addebitati.

Chiarezza fondamentale è fornita dall’accertamento del Tribunale del Riesame che sottolinea come il M. sia stato tratto in arresto dopo che era stato sorpreso sul tetto del fabbricato ove si collocava l’abitazione di tale Ma.Ro. vittima di tentato furto in abitazione. Il provvedimento specifica che tale abitazione è contigua (e anzi comunicante attraverso un terrazzo) all’altra di tale m.t., pure vittima di tentato furto ad opera dello stesso M. e di altri coindagati nel medesimo contesto temporale. Gli argomenti spesi dal ricorrente circa la inesistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche in ragione della insufficienza dei ragionamenti relativi all’aggancio delle celle telefoniche, trovano insormontabile ostacolo nella chiara e logica motivazione con la quale il Tribunale del riesame individua la dinamica dei fatti e la incontestabile partecipazione del M. al loro compimento.

Contro tutte le congetture e gli espedienti argomentativi, il ragionamento operato dal Tribunale circa la individuazione della posizione del M. e della sua presenza sul teatro dei due delitti rivelata dagli "agganci" di una cella telefonica, è confermato dalla constatazione storica della collocazione dei fatti e dei loro autori nel complesso unitario di fabbricati interessato dai due furti, e dentro un contesto temporale unitario, constatazione storica assunta dal provvedimento oggi impugnato come primo fondamento della certa ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza (il secondo fondamento è espressamente individuato nella chiamata in correità operata dal coindagato I.).

Il pericolo di reiterazione è individuato attraverso una motivata disamina del reato addebitato e del contesto materiale e personale nel quale esso è stato preparato e attuato sicchè anche i correlati motivi di censura risultano privi di fondamento e non adeguati al testo effettivo del provvedimento censurato.

Egualmente motivata è la insostituibilità della misura carceraria affidata alla ricognizione del contesto materiale, dei legami e delle contiguità con i correi e con l’ambiente di vita, e all’esame della personalità dell’indagato pure motivatamente ritenuto non capace di rispettare le prescrizioni proprie della misura degli arresti domiciliari. Non può essere ritenuta motivazione apparente quella che espressamente affronta i temi sottoposti all’esame del giudice e appresta risposta provvedimentale commisurata alla ricognizione effettuata, secondo parametri di correttezza logica e di validità dei postulati presi a base del ragionamento giudiziario, delle condotte indagate, dei profili soggettivi ai quali quelle condotte sono legate, dell’intero contesto nel quale quelle condotte sono maturate.

Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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