Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 29860 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra D.M. e B.L., la Corte d’Appello di Ancona, con provvedimento del 22-24 ottobre 2008, riformava il provvedimento del Tribunale di Pesaro in data 15-19 maggio 2008, riducendo l’importo dell’assegno, in favore della D., in Euro 300,00 mensili.

Ricorre per cassazione la D., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il B..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la D. lamenta violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., in quanto il reclamo al provvedimento di primo grado è stato notificato alla parte personalmente, e non al Procuratore costituito.

Il motivo è fondato.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c., la notificazione si effettua presso il Procuratore costituito. Essa è stata invece effettuata presso la residenza anagrafica della parte, che non si è costituita nel giudizio di reclamo.

Va pertanto dichiarata la nullità della notifica e, conseguentemente, cassato il decreto impugnato, l’inammissibilità del reclamo.

Il secondo motivo, relativo al regime delle spese, è assorbito, ma le spese stesse vanno rideterminate. Nel primo grado tuttavia la compensazione pare giustificata dalla determinazione dell’assegno divorzile, in misura assai inferiore rispetto a quanto richiesto.

Nulla sulle spese, per il giudizio di reclamo, non essendosi costituita la D..

Le spese seguono la soccombenza per il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa il provvedimento impugnato; dichiara inammissibile il reclamo;

condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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