Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 29859

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di separazione giudiziale tra M.M. R. e D.F.V., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 1 ottobre 2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 12 marzo 2004, disponeva assegno di mantenimento a favore della moglie.

Ricorre per cassazione il D.F., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la M..

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, relativi a violazione di legge, costituiti da un interrogativo circolare, del tutto carente di riferimenti alla fattispecie concreta (per tutte, Cass. n 28536 del 2008): si chiede se vi sia stata violazione dell’art. 156 c.c., ove il Giudice non abbia considerato in capo al coniuge beneficiario gli obblighi di cui agli artt. 147 e 155 c.c., ovvero venga a determinarsi una parità economica tra i coniugi, per il contributo in favore della prole;

nonchè per assenza della sintesi, omologa ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008): ci si limita ad affermare che l’omessa ovvero illogica considerazione degli elementi fattuali, oggetto del motivo, conducono a motivazione illogica, senza riferimento alcuno al fatto controverso e alla sua rilevanza per la decisione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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