Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32173 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art 444 c.p.p., il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a B.A. M., chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), accertato il (OMISSIS) la pena concordata tra le parti e ha applicato ex officio la sospensione della patente per la durata di mesi tre oltre alla confisca del veicolo. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione denunziando la contrarietà a legge di una durata della sospensione di patente inferiore al minimo della previsione edittale.

All’udienza camerale del giorno 6/5/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il testo dell’art. 186 C.d.S., nella stesura anteriore alla novella di cui a L. 29 luglio 2010, n. 120, prevede per la guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e in aggiunta alla pena, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un tempo non inferiore ad un anno.

La sospensione irrogata ex officio per la durata di tre mesi non incide sul patto ratificato dalla sentenza che ha recepito l’accordo tra le parti sulla pena e consente l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che ha applicato una sospensione di durata illegale perchè inferiore al minimo edittale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e rinvia sul punto al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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