Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32171 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 7 giugno 2010 la Corte di appello di Taranto respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da D.V. in relazione alla custodia cautelare dal medesimo subita, nella forma della detenzione in carcere dal (OMISSIS) e successivamente degli arresti domiciliari fino al 20 giugno 2008, perchè indiziato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per la detenzione di circa tre grammi di eroina suddivisa in due involucri.

La Corte di appello dava atto che da tale imputazione il giudice dell’udienza preliminare lo aveva prosciolto per insussistenza del fatto ex art. 530 cod. proc. pen., comma 2, rilevando che "non vi sono elementi certi per ritenere che la detenzione della sostanza stupefacente (circa tre grammi di eroina suddivisi in due involucri, trovati occultati all’interno del filtro dell’aria dell’autovettura condotta dal D.C., di pertinenza di quest’ultimo, ed a bordo della quale si trovava anche il D.) fosse finalizzata (anche) alla cessione a terzi; i successivi accertamenti analitici svolti sulla sostanza sequestrata hanno infatti consentito di appurare che trattavasi di un quantitativo complessivamente inferiore alla dose massima detenibile; inoltre gli imputati non sono stati minimamente colti od osservati nell’atto di spacciare e/o di avere contatti con terzi soggetti, sicchè la loro dichiarazione (resa durante le indagini) di avere acquistato in comune la droga per poterla poi assumere per uso personale, pare non del tutto implausibile; quanto poi alla suddetta modalità di occultamento della droga, la stessa può anche essere stata determinata dalla volontà di sottrarsi ad eventuali sanzioni amministrative".

Riteneva tuttavia, che, al di là di tali conclusioni, non vi era dubbio che le modalità di occultamento della droga caduta in sequestro, oltre che un significativo precedente specifico del D. erano tali da indurre gli investigatori ed il gip a ritenere, con un giudizio prognostico ex ante, che quella sostanza, di cui non si conosceva ancora il principio attivo e, dunque, quanto fosse detenibile a fini di uso personale, potesse essere destinata alla illecita cessione a terzi. Richiamati i principi esposti da questa Corte in materia, la Corte di appello concludeva nel senso che i due imputati avevano concorso con colpa grave al momento genetico del provvedimento cautelare specie in considerazione della atipica modalità di occultamento della droga che, unitamente al fatto che D. non risultava immune da precedenti specifici, poteva avere indotto in errore gli investigatori, per colpa degli arrestati.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia; deduce violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione per aver escluso la riparazione per colpa grave del D., in relazione alle modalità di occultamento dello stupefacente; fa presente che egli, come fin da subito dichiarato, non sapeva dove era stata nascosta la droga dal coimputato; censura l’ordinanza anche per aver attribuito rilevanza ad un precedente penale dell’indagato, e cioè ad un comportamento posto in essere in un momento diverso da quello che ha dato vita alla detenzione e del tutto indipendente; si duole inoltre che sia stata esclusa la riparazione anche per il periodo successivo alla data in cui è stata depositata la relazione tecnica di analisi della sostanza stupefacente e alla conseguente richiesta difensiva di scarcerazione avanzata dalla difesa, poi accolta in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto.

3. Con successiva memoria il ricorrente insiste nei motivi proposti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

Ritiene il Collegio,che l’ordinanza non sia censurabile nella parte in cui ha ritenuto non indennizzabile la carcerazione del D. fino al momento della istanza di scarcerazione presentata il 30.4.2008, avendo il medesimo fino a tale momento dato causa per colpa grave alla detenzione.

D. è stato arrestato insieme al coimputato D.C. perchè nell’auto dove i due si trovavano sono stati rinvenuti, nascosti nel filtro dell’aria, due involucri contenenti eroina.

D. ha dichiarato che la droga era stata acquistata dal coimputato perchè doveva servire al loro uso personale, ma di non sapere quanto costui ne avesse acquistata e che era stata nascosta nel filtro dell’aria. Si tratta di una situazione pacificamente accertata e non smentita dalla sentenza di assoluzione, che ha poi assolto il D. per mancanza di prova certa sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto, essendo risultato, dagli accertamenti effettuati, che dalla stessa era ricavabile solo una dose massima detenibile; tale situazione, a prescindere dalla qualità di tossicodipendente dell’imputato, legittimamente è stata considerata costituire colpa grave, dal momento che le circostanze oggettive del caso concreto, evidentemente riconducibili al comportamento volontario e consapevole del D., erano tali da giustificare il sospetto sul fatto che egli si accingesse a smerciare la droga sequestrata; sospetto reso concreto dalla circostanza che D. non era alieno da attività di spaccio, come dimostrava il precedente specifico richiamato anche all’evidente fine di giustificare il mancato credito attribuito alla sua dichiarazione di non sapere quale fosse il nascondiglio della droga , del cui acquisto era però ben consapevole.

Il ragionamento seguito dalla Corte di appello è dunque, in tale parte, perfettamente congruo e si inquadra nella costante giurisprudenza di questa Corte che esclude che la colpa grave possa ravvisarsi nella semplice qualità di tossicodipendente, ma ritiene che la stessa può essere ravvisata invece nella condotta del medesimo quando la detenzione di stupefacente, per le concrete circostanze del caso, possa ragionevolmente indurre il sospetto che la detenzione sia funzionale allo spaccio.

Il ricorso è fondato per quanto riguarda il periodo successivo alla richiesta di scarcerazione presentata dal D. e poi accolta dal Tribunale del riesame. Lo stesso Tribunale del riesame ha infatti dato atto che la quantità di stupefacente ricavabile dall’eroina rinvenuta non era tale da rendere certa la destinazione della droga allo spaccio. Ha dunque escluso la sussistenza di gravi indizi di reato, rendendo evidentemente ingiusta la detenzione dal momento in cui era stata presentata istanza di scarcerazione, fondata appunto sui risultati della consulenza, fino al momento della sua effettiva cessazione.

2. Conclusivamente l’ordinanza impugnata va annullata per la parte in cui ha escluso il diritto del D. alla riparazione dopo il 30.4.2008 con rinvio alla Corte di appello di Catania per la determinazione della indennità al medesimo per spettante.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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