Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di pace di Lecce depositato il 2 dicembre 2002 C. P. e P C. proponevano opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. N. 1243-sett. 2° del prefetto di quella provincia emessa il 23 ottobre 2002, e con la quale veniva intimato ad entrambi il pagamento in solido della somma di ? 1.550,29. Essa seguiva al verbale di contestazione n. 0703035 del 17 ottobre 2002 dei carabinieri della Stazione di Carmiano, e con il quale veniva rilevato che in pari data C. a veniva sorpreso alla guida del camion Fiat 126 targ. LE 130022, di proprietà di P., senza che questo fosse stato sottoposto al necessario collaudo. I militi applicavano contestualmente la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.
All’udienza stabilita dell’l aprile 2003 gli interessati e l’Ufficio territoriale del Governo, regolarmente costituitosi, precisavano le conclusioni, e la causa veniva spedita a sentenza, con la quale il giudice rigettava l’opposizione e compensava le spese. Avverso questo provvedimento P. e C. hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo.
L’amministrazione non si è costituita.
Motivi della decisione
Col motivo. addotto a sostegno del ricorso i ricorrenti deducono violazione del diritto di difesa, in quanto in tempi ristrettissimi il prefetto provvedeva ad emettere l’ordinanza-ingiunzione, senza che fosse scaduto il termine di sessanta, onde consentire agli interessati di proporre ricorso in via amministrativa. Inoltre il provvedimento non poteva essere pronunciato dal funzionario senza il preventivo ricorso degli interessati, e che costituiva un presupposto indefettibile di quell’atto amministrativo, sicché in difetto, essa era illegittimo o quanto meno inefficace. Con tale modo di procedere infatti il prefetto aveva intaccato il diritto di difesa degli opponenti, i quali ben potevano adire la via amministrativa, e quindi beneficiare semmai di una riduzione della sanzione pecuniaria. Inoltre in ordine alla sussistenza dell’infrazione nessuna questione al riguardo era stata sollevata con l’opposizione, perciò il giudice se ne era occupato in modo non regolare, giacché non ne era stato investito, e quindi aveva pronunciato extra petita. Il motivo è infondato. Il giudice di pace ha osservato che il diritto di difesa degli interessati non era stato intaccato per il fatto che dopo pochi giorni dalla contestazione dell’infrazione era stata emessa l’ingiunzione di pagamento, anche perché la natura di essa non prevede il pagamento della somma in misura ridotta. L’assunto è esatto.
Infatti è noto che in riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nelle ipotesi in cui l’art. 202, terzo comma, c.d.s. non ammette il pagamento in misura ridotta, come nella specie in esame, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento della violazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto in tali ipotesi l’ammontare della sanzione deve essere determinato dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori (cfr. anche sent. n. 26270 del 2 dicembre 2005; massime precedenti vedi: n. 3715 del 2003 Rv. 561117; n. 5615 del 2003 Rv. 562051).
Inoltre va osservato che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il procedimento relativo alla definizione dell’iter amministrativo è caratterizzato da più fasi, per le quali quella relativa alla emissione del provvedimento prefettizio non deve necessariamente essere preceduta dalla presentazione del ricorso al prefetto, nelle ipotesi in cui non sia consentito il pagamento della sanzione in via ridotta (v. anche sentenza n. 6373 del 24 marzo 2005; massima precedente n. 3715 del 2003, Rv. 561117). Infatti in tale ipotesi in tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’esigenza di dare alla norma di cui all’art. 27 della legge n. 689 del 1981 un’interpretazione conforme alla Costituzione comporta che, con specifico riferimento alle violazioni del codice della strada, qualora non sia possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 202 c.d.s. (come nel caso di violazione dell’art. 192 stesso codice), la mancata proposizione del ricorso amministrativo da parte del contravventore non produce, ipso facto, la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di cui al ricordato art. 27, dovendo necessariamente, per converso, essere emanata l’ordinanza-ingiunzione nel termine previsto dall’arto 204 c.d.s.; e ciò a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi del precedente art. 203
(v. pure sent. n. 3715 del 13 marzo 2003; massima precedente: n. 1941 del 1999, Rv. 523921). Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante che l’amministrazione non si è costituita.
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