Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano in sede di opposizione a decreto 15/10/2009 della Corte di Assise di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso-opposizione proposto da I.H. accusato del delitto di cui all’art. 270 bis c.p..

La Corte di Assise di Milano con suo decreto reso all’udienza del 15/10/2009 aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato proposta dallo I..

La parte richiedente I. ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Milano denunziando violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, per essere il rigetto delle sue istanze fondato sul presupposto della non credibilità delle dichiarazioni poste a contenuto della autodichiarazioni depositata a corredo della domanda di ammissione. L’ I. ha ancora denunziato violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, per avere il giudice della opposizione richiamato l’assenza di uno dei requisiti previsti a pena di inammissibilità della domanda dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nel testo novellato da L. n. 125 del 2008 e precisamente quello di corredare la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato di certificazione attestante l’assenza di condanne per i reati specificamente indicati dalla norma. Infine il ricorrente ha denunziato il ritardo col quale ha ricevuto notifica del provvedimento di rigetto pronunziato dalla Corte di Assise.

All’udienza camerale del giorno 6/5/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il provvedimento impugnato è errato in diritto nella parte in cui ritiene "in via del tutto preliminare e assorbente" che l’istanza originaria di ammissione al patrocinio a spese dello stato sia condizionata a pena di inammissibilità dalla allegazione di una certificazione attestante il non avere il richiedente riportato condanne per i reati indicati nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis.

Senza qui affrontare la questione dell’ambito di statuizione devoluto al giudice del reclamo/opposizione, torna necessario ricordare che per un verso la mancata allegazione delle certificazioni richieste, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. 4^ 15/1/2009 n. 17003 Cass. Pen Sez 4^ 11/6/2008 n. 37510) non comporta l’inammissibilità dell’istanza e che per altro verso il combinato del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c) e art. 79, comma 2 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 1 e comma 4 bis (introdotto da D.L. 23 febbraio 2009, n. 11) che individua una presunzione di superamento del limite di reddito, costituise una regolazione unitaria relativa alla soglia di reddito effettiva o presunta per legge.

Peraltro la stessa presunzione di superamento del limite di reddito per il caso di precedente condanna per reati indicati nel detto comma 4 bis non è presunzione assoluta giusta la sentenza di Corte Cost.

16/4/2010 n. 139 che ha dichiarato l’incostituzionalità del detto art. 76, comma 4, nella parte in cui non ammette, ponendosi in realtà come sanzione penale aggiuntiva, la prova contraria suscettibile di smentire il superamento della soglia di reddito anche nel caso di precedente condanna per i reati in questione.

Nel caso di specie una certificazione fu prodotta e dal momento che lo I. aveva allegato di essere esente da qualsiasi precedente penale e di non possedere più redditi a causa della sua carcerazione, il provvedimento impugnato doveva motivare in ordine a tali allegazioni e alla loro idoneità a superare la presunzione di legge (Cass. Pen. Sez. 4^ 20/5/2010 n. 21974) e la questione del limite del reddito nelle sue diverse modulazioni che qui vengono in rilievo, nonchè in ordine alla loro idoneità a promuovere l’utilizzo di poteri ufficiosi presso le autorità estere competenti o presso i loro rappresentanti. Ma il giudice della opposizione doveva anche motivare in ordine alle censure proposte in ordine alla affermata non credibilità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione prodotta D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 79, comma 1, lett. c) detto. Tale motivazione è mancata per causa della ritenuta sufficiente pregiudizialità della assenza di una creduta condizione di ammissibilità della domanda.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione personale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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