Corte Suprema di Cassazione Civile Sezione II Sentenza n. 22113 del 2006 deposito del 16 ottobre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

§.1 Con verbale in data 19.9.2001, la Polizia Municipale di Pistoia contestava a M. L. E. la violazione degli artt. 135 comma 1, e 116 comma 3 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), per avere guidato un autoveicolo essendo in possesso del solo permesso di guida internazionale rilasciato in Nuova Zelanda, nonostante fosse residente in Italia fin dal 1987.

Successivamente, in data 20.11.2001, il Prefetto di Pistoia emanava ordinanza – ingiunzione con la quale irrogava le sanzioni pecuniarie e confermava, inoltre, il disposto fermo amministrativo del veicolo. l’opposizione proposta dalla M. avverso il menzionato verbale di contestazione delle infrazioni e di fermo amministrativo del veicolo nonché la successiva ordinanza-ingiunzione in data 20.11.2001 del Prefetto di Pistoia, veniva parzialmente accolta, con sentenza n. 172/2002, depositata il 2.4.2002, dal Giudice di Pace di Pistoia: il quale per un verso annullava il provvedimento di fermo amministrativo nonché l’ordinanza – ingiunzione; per altro verso, condannava la M. al pagamento della sanzione amministrativa di euro 125,19.

Il Giudice adito riteneva che il fatto contestato fosse da ricondurre alla previsione di cui all’art. 136 comma 7 CdS, laddove stabilisce che a coloro i quali, trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero in corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità – e che di conseguenza fosse applicabile il trattamento sanzionatorio di cui all’art. 126 comma 7 e non quello previsto dall’art. 116 comma 13 stesso codice.

Correlativamente, il G. di P. riteneva non applicabile la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, richiamandosi alla formulazione letterale del menzionato comma 7 che – a differenza di quanto previsto dal comma 6 (nel testo introdotto dall’art. 19 D.Lgs. 507/1999) per il corrispondente caso di guida con patente o altro documento abilitativi non più in corso di validità – non prevede l’applicazione di sanzioni accessorie.

§.2 Avverso tale sentenza, notificata il 5.6.2002, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pistoia con atto notificato in data 11 aprile 2003, sostenuto da tre mezzi di doglianza ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la M.

l’intimata Prefettura di Pistoia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

§.3 Va esaminata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente M. sotto il profilo della tardiva proposizione del ricorso stesso in quanto notificato in data 11.4.2003 nonostante che al Comune di Pistoia la sentenza fosse stata notificata in data 5.6.2002.

l’eccezione non ha fondamento.

Invero, è pacifico – per quanto esposto dalla stessa controricorrente – che la sentenza è stata notificata presso la sede del Comando della Polizia Municipale di Pistoia.

Senonché essendo parte in causa non la Polizia municipale ma il (Sindaco del) Comune di Pistoia, tale forma di notifica della sentenza deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, ex art. 325 c.p.c., occorrendo invece, a tal fine (essendosi nella specie l’Autorità amministrativa difesa personalmente) che la notifica fosse effettuata, ai sensi degli artt. 285, 170 terzo comma e 145 c.p.c., presso la sede del Comune, in persona del Sindaco suo legale rappresentante (cfr. Cass. 53/2000): analogamente, del resto, a quanto previsto – in materia – per la notifica dell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace (ex plurimis, Cass. 23130 e 17140/2004; Cass. 8960/2005).

Tanto considerato, e rilevato altresì che la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta nel termine annuale ex art. 327 c.p.c., e quindi tempestivamente, deve concludersi che il rapporto processuale in questa sede si è regolarmente costituito.

§.4 Ciò posto, può passarsi all’esame dei motivi del ricorso.

§.4.1 Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116, 135 e 136 D.Lgs. 285/1992, non avendo il Giudice di Pace considerato che il permesso di guida internazionale della M. aveva una validità limitata al 2.7.2001; e che avendo tale permesso di guida, al momento – 19.9.2001 – della contestazione dell’infrazione perduto la sua validità, si rendeva conseguentemente applicabile la disposizione del comma 6 dell’art. 136 C.d.S. e legittima quindi anche l’applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo, ai sensi dell’art. 116 commi 13 e 18 del menzionato testo normativo.

§.4.2 Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 commi 6 e 7, 126 comma 7 C.d.S. nonché dell’art. 19 D.Lgs. 507/1999; inoltre, illogicità della motivazione.

Il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto che, per costante interpretazione giurisprudenziale, anche nel caso regolato dal comma 7 dell’art. 136 dovevano ritenersi applicabili le sanzioni accessorie: sicché, le modifiche del comma 6 dell’art. 136 (comportanti anche la previsione dell’applicazione delle sanzioni accessorie) non potevano essere assunte ad elemento interpretativo decisivo nel senso fatto proprio dal Giudicante.

§.4.3 Con un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in relazione all’interpretazione data dal giudice di Pace al combinato disposto degli artt. 136 commi 6 e 7, 126 comma 7 C.d.S., in considerazione dell’ingiustificato trattamento di favore riservato al cittadino straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano, pur in presenza di una medesima situazione di fatto (guida di veicolo con patente scaduta di validità).

§.5 II primo motivo del ricorso è fondato.

Invero, pacifica fra le parti la circostanza che, al momento della contestazione della violazione, la M. fosse residente in Italia da oltre un anno, vi è invece contrasto circa la validità o meno del permesso di guida: il ricorrente Comune assumendo essere scaduto di validità il 2.7.2001; mentre la controricorrente assume che tale data rappresentava soltanto quella di rilascio da parte dell’autorità neozelandese, con conseguente validità del documento per i venti mesi successivi.

Senonché, nella sentenza non è dato rinvenire alcun cenno sulla validità o meno del permesso di guida al momento di contestazione dell’infrazione.

Pertanto, tutto il ragionamento circa la non applicabilità, nella specie, del fermo amministrativo del veicolo appare meramente astratto e non idoneo quindi a sorreggere in concreto il finale convincimento: non essendo dato in alcun modo a questa Corte appurare il percorso di ordine logico che ha portato il Giudice di Pace all’indicata affermazione in punto di diritto.

Il motivo va pertanto, nei termini che precedono, essere accolto: gli altri restando ovviamente assorbiti.

§.6 La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto: con rinvio, occorrendo ai fini del decidere ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in questa sede, ad altro Giudice di Pace di Pistoia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 comma terzo c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, per quanto di ragione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice di Pace di Pistoia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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