Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del 12/10/2010 La Corte di Appello di Bologna pronunciava sentenza con la quale condannava D.A. alla pena di Euro 800,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), accertata il (OMISSIS).

Il D. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per inosservanza e d erronea applicazione dell’art. 2 c.p., art. 129 c.p.p., art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). All’udienza camerale del 6 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La guida in stato di ebbrezza alcolica è stata accertata in relazione alla fascia di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

La condotta addebitata che costituiva reato all’epoca della contestazione, è stata depenalizzato dalla novella introdotta con L. 29 luglio 2010, n. 120.

Questa Corte ha, invero, ben presente l’insegnamento di Cass. Pen. Sez. 4^ 14/1/2000 n. 356, secondo la quale in caso di abolitio criminis tale evento, più che eliminare la efficacia della norma penale incriminatrice, esclude la stessa esistenza attuale di detta norma nell’ordinamento positivo e fa mancare l’oggetto sostanziale del rapporto penale. La declaratoria della intervenuta abrogazione risulta così pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento compreso quello relativo alle cause di inammissibilità del ricorso secondo quanto è imposto dal combinato dell’art. 129 c.p.p., e art. 2 c.p., comma 2.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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