Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29810

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che l’Avv. L.C.A. ha proposto ricorso per cassazione nelle forme del rito penale avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova in data 5 giugno 2009, con cui, decidendosi in sede di rinvio sull’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sono stati liquidati in favore del predetto avvocato, in qualità di difensore di A.F. ed altri nella fase delle indagini preliminari, la somma di Euro 31.053 per onorari, oltre ad Euro 3.181,62 per aumento forfetario 12,5%, e così complessivamente Euro 34.234,62, oltre IVA e cassa avvocati;

che a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 1500 del 2011, la parte ricorrente è stata rimessa in termini per proporre ricorso nelle forme del rito civile;

che in esecuzione di detta ordinanza, l’Avv. L.C. in data 22 marzo 2011 ha notificato ricorso per cassazione al Ministero dell’economia e delle finanze;

che l’intimata Amministrazione non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare alla discussione orale.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che non si ravvisano ragioni di opportunità per sospendere il presente giudizio in attesa della decisione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della 1^ Sezione civile 1 aprile 2011, n. 12621, sulla legittimazione passiva nei procedimenti di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che nella specie il ricorso è di pronta soluzione per una questione assorbente e preliminare;

che dagli atti di causa risulta che il giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, si è svolto nel contraddittorio con il pubblico ministero, laddove il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’economia e delle finanze, che non era parte del giudizio di merito;

che per costante giurisprudenza è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi non risulti essere stato parte del giudizio di merito, a prescindere da qualsiasi valutazione della sua posizione rispetto al rapporto controverso e, quindi, anche nel caso in cui si configuri come unico soggetto legittimato rispetto all’azione esperita (Cass., Sez. Lav., 23 agosto 2004, n. 16591;

Cass., Sez. 1^, 25 luglio 2006, n. 16983; Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2010, n. 6177);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottato, perchè l’intimata Amministrazione, che non ha controricorso, non ha svolto attività difensiva in sede di discussione orale.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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