Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 25/11/2010 il G.I.P. del Tribunale di Livorno, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a F.L. la pena di mesi 2 di arresto ed Euro 1.400 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), per avere guidato un’auto in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di g/l 1,67 e 1,58; con l’aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno (fatto comm. in (OMISSIS)) All’imputato veniva, inoltre, irrogata la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 2 (raddoppiata ai sensi dell’art. 186 cit., comma 2, ultima parte).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge, per avere il G.I.P. raddoppiato la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente, in ragione del fatto che l’auto guidata non era di sua proprietà, facendo retroattiva applicazione della novella introdotta con la L. n. 120 del 2010;
2.2. la violazione di legge, per non avere il giudice ridotto la sanzione irrogata amministrativa di un terzo in ragione dello stipulato patteggiamento, ai sensi dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Invero, nel determinare l’entità della sospensione della patente, il giudice di merito ha fatto applicazione della disposizione di cui alla parte finale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) laddove è previsto che se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Orbene, tale disposizione è stata introdotta nel corpo dell’art. 186, con la L. 29 luglio 2010, n. 120, successivamente, quindi, alla commissione del fatto (del 26/3/2010). Ne consegue che illegittimamente il G.I.P. ha fatto applicazione retroattiva del più grave trattamento sanzionatorio.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Livorno per una nuova determinazione sul punto.
3.2. Nella pronuncia resta assorbita l’ulteriore doglianza formulata, segnalando, comunque, che questa Corte di legittimità ha statuito che "La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2 bis, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati d’omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41810 del 03/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009), Quinzi, Rv. 245451).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Livorno in diversa composizione personale.
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