Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32131 Cause di non punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del 16/4/2008 il Gip del Tribunale di Catania pronunciava sentenza con la quale condannava N.R. alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza alcolica accertata il 16/4/2008.

Il N. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Successivamente alla proposizione del ricorso l’imputato ha fatto pervenire rituale rinunzia.

All’udienza camerale del 6 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La guida in stato di ebbrezza alcolica è stata accertata in relazione ad un tasso alcolimetrico di 0,78 0,71 g/l. depenalizzato dalla novella introdotta con L. 29 luglio 2010, n. 120.

Prima di qualsiasi esame dei motivi di ricorso e degli effetti della intervenuta rinunzia, deve essere pronunziato l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

Questa Corte ha, invero, ben presente l’insegnamento di Cass. Pen. Sez. 4^ 14/1/2000 n. 356, secondo la quale in caso di abolitio criminis tale evento, più che eliminare la efficacia della norma penale incriminatrice, esclude la stessa esistenza attuale di detta norma nell’ordinamento positivo e fa mancare l’oggetto sostanziale del rapporto penale. La declaratoria della intervenuta abrogazione risulta così pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento compreso quello relativo alle cause di inammissibilità del ricorso secondo quanto è imposto dal combinato dell’art. 129 c.p.p., e art. 2 c.p., comma 2.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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