Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione II Sentenza n. 21776 del 2006 deposito del 11 ottobre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza del 7 febbraio 2003, in accoglimento dell’opposizione proposta da T. M. avverso il verbale n. 001112S del 3 aprile 2002, con il quale la polizia provinciale di Roma aveva accertato, a mezzo apparecchio telelaser utralyte, la violazione dell’art. 142, 9° co., c.d.s., per avere egli percorso la SP 28/B alla guida della sua autovettura tg. XXX ad una velocità superiore di 45,95 km/h al limite consentito di km/h 50, annullò l’impugnato verbale e compensò tra le parti le spese del giudizio.

Osservò il giudice che non era stata raggiunta la certezza della responsabilità ed imputabilità della violazione all’opponente, giacché il telelaser e lo scontrino da esso emesso non sono conformi al dettato dell’art. 345, reg. c.d.s., e non possono assurgere a prova chiara ed accertabile della violazione, in quanto non riportano la targa del veicolo e non offrono altre indicazioni utili, valide, essenziali e fondamentali, quali il luogo esatto di puntamento del misuratore di velocità, nella specie rilevante per determinare il superamento da parte del veicolo del cartello indicante il limite di velocità.

l’Amministrazione Provinciale di Roma è ricorsa con un motivo per la cassazione della sentenza e l’intimato T. non ha resistito in giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorrente, denunciando con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 6° e 9° co., 200 e 201, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 384, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta che sia stata esclusa l’efficacia di prova legale della velocità del veicolo rilevata mediante il telelaser, nonostante la sua omologazione, la sua precisione anche a distanza di centinaia di metri e l’impossibilità che eventuali anomalie di funzionamento non venissero segnalate con un messaggio di errore, e sia stata negata la fede privilegiata che assiste il verbale nella parte in cui attesta attività svolta dall’operatore per identificare il veicolo puntato con lo strumento.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha diffusamente esaminato, anche di recente (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 24 aprile 2006, n. 9532; cass. civ., sez. II, sent. 13 aprile 2006, n. 8749; cass. civ., sez. sent. 29 marzo 2006, n. 7282; cass. civ., sez. II, sent. 2 agosto 2005, n. 16143), la questione relativa agli accertamenti della violazione dell’art. 142, c.d.s., effettuati in epoca anteriore, come nella specie, all’entrata in vigore dell’art. 4, d.l. 20 giugno 2002, n. 121, mediante l’apparecchiatura denominata telelaser, e ha costantemente affermato la validità dei detti accertamenti.

l’art. 142, 6° co., c.d.s., dispone, infatti, che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova, tra le altre, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate e la norma regolamentare contenuta nell’art. 345, 1° co., d.p.r. n. 495/92, alla quale esso rinvia, si limita a stabilire che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

Il requisito che l’apparecchiatura determini la velocità in modo chiaro ed accertabile non implica anche che la determinazione non possa essere ricollegata visivamente ad uno specifico veicolo dall’agente di polizia addetto all’apparecchiatura, come si evince, del resto, dalla circostanza che l’art. 345, cit., da un lato, prescrive nel 4° co. che per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi della polizia stradale ed essere nella loro disponibilità e, dall’altro, non fa nessun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo.

Costituisce, inoltre, un orientamento consolidato del giudice di legittimità, che nel giudizio di opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione, in forza dell’efficacia privilegiata attribuito all’atto pubblico dell’art. 2700, c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale.

Pertanto, l’accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142, cit., e delle dirette osservazioni degli agenti operanti e, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di detta querela e di deduzione e prova del malfunzionamento dello strumento utilizzato non possono essere disattese le risultanze del verbale che ha accertato l’infrazione.

La sentenza impugnata, che non ha correttamente applicato questi condivisi principi, deve essere in conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta avverso il verbale che ha accertato l’infrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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