Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona con la quale era stata accertata la responsabilità di I.C. per omicidio colposo commesso con violazione delle norme che regolano la circolazione stradale. Il medesimo, alla guida della propria autovettura Citroen Saxo nell’affrontare una curva della provinciale n. (OMISSIS), con direzione verso M.C., alla velocità di circa 119 km/h e comunque non prudenziale rispetto al tratto di strada percorso, perdeva il controllo della autovettura che, dopo aver urtato il guardrail di pertinenza invadeva la opposta corsia e finiva per collidere frontalmente con l’auto Renault Clio, cagionando, nel violento scontro, la morte dei due passeggeri che si trovavano sul sedile posteriore della Citroen, a seguito dell’urto sbalzati sull’asfalto; fatti avvenuti nella notte del (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla sussistenza del reato; lamenta che la Corte di appello ha ritenuto "estremamente grave" il comportamento dell’imputato senza prova alcuna che il medesimo si trovasse in stato di ebbrezza da alcol o da stupefacente: gli esami medici eseguiti al Pronto Soccorso avevano invece dimostrato con sicurezza che egli non aveva assunto alcol nè sostanze stupefacenti. Lamenta poi che non sia stato ritenuto il concorso di colpa con i passeggeri deceduti, anch’essi in colpa per non avere indossato le cinture di sicurezza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su considerazioni del tutto prive di fondamento.

La gravità del comportamento dell’imputato deriva, come è puntualemente descritto dalla sentenza impugnata ed ancora più dettagliatamente da quella, come noto integrativa, di primo grado, dalla condotta di guida tenuta dall’imputato ed in particolare dalla eccessiva velocità alla quale il medesimo procedeva (come dimostrato dal sorpasso di cui ha riferito il teste B.) e, continuando ad accelerare, affrontava la curva in cui sbandava, piombando addosso alla vettura che proveniva dalla opposta direzione di marcia; le condizioni dell’imputato sono state richiamate nella misura in cui le stesse erano state oggettivamente accertate, secondo la testimonianza resa dalla passeggera seduta al suo fianco che aveva riferito che erano andati a prendere una birra.

Quanto alla questione dell’uso delle cinture di sicurezza, la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, da atto della impossibilità di accertare con sicurezza se i due passeggeri che si trovavano sul sedile posteriore, sbalzati fuori dall’auto e deceduti, le avessero o meno allacciate. E’ del tutto evidente che in tale situazione non avrebbe potuto ritenersi il loro concorso di colpa nell’incidente.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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