T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 1242 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Università della Calabria indiceva, con bando di data 10.12.2007 prot. n. 18486, una gara d’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di movimentazione, trasporto, trasloco e facchinaggio, compreso lo smontaggio e il montaggio di arredi per l’esigenze del Centro Residenziale dell’Università della Calabria per il triennio 2008/2010.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, come emerge dal verbale di data 9.1.2008, la Commissione di gara rilevava che il modello a corredo delle offerte – Allegato A1 presentava difformità rispetto al disciplinare di gara, mancando la dichiarazione di cui al punto 3, lett. c attestante la mancanza di sentenze anche non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alla gara d’appalto.

La Commissione, rilevato che il disciplinare di gara prevedeva l’esclusione del concorrente in caso di mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 3 e accertato che l’eventuale suddetta omissione era verosimilmente da imputarsi alla stessa omissione del modulo -Allegato A1, pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Universitaria, al quale il disciplinare di gara faceva espresso riferimento per la produzione delle dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione, decideva, al fine di tutelare l’affidamento dei partecipanti, di ammettere alla gara tutti i concorrenti che non avevano reso tale dichiarazione.

All’esame dei plichi presentati dalle quattro imprese partecipanti, la Commissione di gara rilevava che tutte le imprese omettevano la dichiarazione di cui al ricordato punto 3 del disciplinare e, coerentemente con la decisione assunta in apertura della seduta, non procedeva all’esclusione delle ditte per tale ragione.

Esclusi due partecipanti per altre motivazioni, restavano in gara la ditta E. srl e la ditta R.G. e, a seguito dell’espletamento dell’ulteriore attività, con verbale di data 22.1.2008, la Commissione di gara proponeva quale aggiudicatario provvisorio, in considerazione della migliore offerta presentata, la ditta E. srl, con riserva di verifica ed approvazione di tutti i verbali da parte degli organi competenti.

Peraltro, successivamente, con decreto presidenziale n. 41 del 21.2.2008, il Presidente del Centro residenziale – Università della Calabria, premessi tutti gli atti relativi alla procedura di gara, sulla base di un parere legale reso dal Servizio Legale dell’Ateneo, rilevato che la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, qualora il disciplinare commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni e che l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, a garanzia della regolarità della procedura selettiva e della congruità della sanzione contemplata dalla lex specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione stessa si è auto vincolata al momento dell’adozione del bando, decretava, ritenendo sussistere sufficienti ragioni di pubblico interesse per agire in sede di autotutela, di non approvare i verbali di gara redatti in data 9 e 22 gennaio 2008 dalla Commissione di gara, di escludere le ditte E. srl e R.G. dalla gara per non avere prodotto la documentazione in conformità agli atti di gara, di dichiarare conclusa la procedura e di non aggiudicare, in base al procedimento di verifica della regolarità formale degli atti relativi alla gara, per gara infruttuosa per mancanza di offerte ammesse, di comunicare ai due candidati l’esclusione dalla gara, di rinviare a successivo atto l’indizione di una nuova procedura, di approvare l’avviso di non aggiudicazione della gara, autorizzandone la pubblicazione agli albi pretori dei comuni di Cosenza e Rende e sul sito internet dell’Università della Calabria e della Regione Calabria.

Il detto provvedimento era comunicato alla ditta E. srl con nota di data 21.2.2008, prot. N. 1870.

Avverso quest’ultima nota insorge l’impresa E. srl, la quale ne chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare.

Non si è formalmente costituta in giudizio l’Università della Calabria – Centro Residenziale, la quale ha però depositato la documentazione relativa alla gara.

Con ordinanza n. 335 assunta alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2008 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla Pubblica Udienza del 21 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La ricorrente E. srl impugna la nota di data 21.2.2008, prot. n. 1870, con la quale l’Università della Calabria ha comunicato che con decreto presidenziale n. 41 del 21.2.2008 la medesima E. srl era stata esclusa dalla gara in oggetto per omessa produzione della dichiarazione prescritta dal punto 3 lettera c) del disciplinare di gara. Tale nota precisava, altresì, che con il medesimo provvedimento n. 41 era stato decretato di dichiarare conclusa la procedura e di non aggiudicare.

La ricorrente denuncia il seguente vizio: "1. Violazione di legge (art. 2 e 3 della L. n. 241/90) – Violazione dell’obbligo di provvedere – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione – del presupposto – di istruttoria – erroneità – sviamento)".

Con l’unico complesso motivo di ricorso, si denuncia la violazione del dovere dell’Amministrazione di determinarsi sulla gara con un provvedimento esplicito, si rileva la legittimità della richiesta di chiarimenti ed integrazioni in sede di gara da parte dell’Amministrazione e, comunque, il fatto che la mancata produzione documentale era da addebitarsi unicamente alla stazione appaltante; in ogni caso, la Commissione di gara aveva correttamente ammesso la ricorrente alla gara stessa, come emerge dai relativi verbali; sarebbe, altresì, illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione procedente relativamente alla diffida inviata dalla ricorrente al fine di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, dovendo l’Amministrazione stessa almeno comunicare le proprie determinazioni in ordine, quanto meno, all’effettivo interesse pubblico.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente E. srl impugna esclusivamente la nota di data 21.2.2008, prot. n. 1870 con la quale l’Amministrazione ha comunicato che con il decreto presidenziale n. 41 del 21.2.2008 è stata decretata l’esclusione dalla gara della ricorrente nonché la conclusione della gara stessa con mancata aggiudicazione.

Come ricordato nella parte in fatto, con tale provvedimento l’Amministrazione decretava, ritenendo sussistere sufficienti ragioni di pubblico interesse per agire in sede di autotutela, di non approvare i verbali di gara redatti in data 9 e 22 gennaio 2008 dalla Commissione di gara, di escludere le ditte E. srl e R.G. dalla gara per non avere prodotto la documentazione in conformità agli atti di gara, di dichiarare conclusa la procedura e di non aggiudicare, in base al procedimento di verifica della regolarità formale degli atti relativi alla gara, per gara infruttuosa per mancanza di offerte ammesse, di comunicare ai due candidati l’esclusione dalla gara, di rinviare a successivo atto l’indizione di una nuova procedura, di approvare l’avviso di non aggiudicazione della gara, autorizzandone la pubblicazione agli albi pretori dei comuni di Cosenza e Rende e sul sito internet dell’Università della Calabria e della Regione Calabria.

E’, quindi, del tutto evidente che il provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente è costituito unicamente dal citato decreto presidenziale n. 41 del 21.2.2008, provvedimento che non risulta impugnato in questa sede, laddove la nota prot. n. 1870/2008, unico atto impugnato, non riveste alcun valore provvedimentale, trattandosi di mera comunicazione dell’adozione di un provvedimento che ha definito la procedura di gara disponendo l’esclusione dei partecipanti.

Né può ritenersi che la formula utilizzata in ricorso, secondo la quale costituisce oggetto dell’impugnativa, oltre alla nota prot. 1870 del 21.2.2008 anche "ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale" sia idonea e/o sufficiente a ritenere oggetto di gravame anche il decreto presidenziale n. 41/2008.

Invero, nei ricorsi giurisdizionali la formula di stile, secondo la quale devono intendersi impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non è sufficiente a far ricomprendere nell’oggetto del ricorso anche gli atti non espressamente indicati; si tratta di regola consolidata nella giurisprudenza del giudice amministrativo, che costituisce puntuale applicazione dei fondamentali principi del processo amministrativo, tesi a garantire il diritto di difesa ed il pieno contraddittorio tra le parti, secondo quanto postulato dagli artt. 24 e 111, Cost., dovendo assicurarsi a tutte le parti processuali l’ effettiva possibilità di svolgere le proprie adeguate difese, il che presuppone necessariamente l’ esatta individuazione e l’ inequivoca indicazione dei provvedimenti impugnati (da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 80)

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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