Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 17-08-2011, n. 32164 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 20 settembre 2010, il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da M.G., annullava il decreto di convalida e di sequestro preventivo, emesso il 15 luglio 2010, dal GIP dello stesso Tribunale ex art. 321 cod. proc. pen., comma 2, avente ad oggetto l’autovettura Volkswagen GOLF tg. (OMISSIS) di proprietà del predetto, indagato del reato di cui all’art. 187 C.d.S., di guida in stato di alterazione psico – fisica, per aver in precedenza assunto sostanze stupefacenti e psicotrope (tetraidrocannabinoli). Fatto commesso in (OMISSIS) – accertato l'(OMISSIS).

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano deducendo un unico vizio di inosservanza od erronea applicazione della legge penale sostanziale.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (che, attesa la natura amministrativa della confisca dell’autoveicolo con il quale era stata commessa la contravvenzione ed alla quale era preordinato il disposto sequestro preventivo, alla stregua del jus superveniens di cui all’art. 224 ter C.d.S., aveva escluso l’operatività dell’art. 321 C.d.S., comma 2) nella fattispecie, secondo il ricorrente, deve trovare applicazione l’art. 187 C.d.S., nel testo in vigore all’epoca del fatto: 20 giugno 2010, dettando questo una disciplina dell’illecito, più favorevole all’imputato, rispetto al testo novellato,in quanto la pena detentiva edittale risulta inferiore nel minimo; ciò sulla base del principio del favor rei stabilito dall’art. 2 cod. pen., comma 4 in caso di successione di leggi penali nel tempo. Di talchè avrebbe dovuto giudicarsi del tutto legittimo il sequestro preventivo dell’autovettura condotta dall’indagato in violazione del disposto dell’art. 187 C.d.S..

Conclude quindi il ricorrente per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con conferma del provvedimento emesso dal GIP, in data 15 luglio 2010.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere, per quanto di ragione, accolto.

Ritiene il Collegio di far proprio il più recente orientamento seguito, in subiecta materia, da questa stessa Sezione, di cui alle sentenze n. 44903 del 27 ottobre 2010 e n. 40523 del 4 novembre 2010.

Com’ è noto, la L. 29 luglio 2010 n. 120, oltre ad apportare ulteriori modifiche al testo degli artt. 186 e 187 C.d.S., ha introdotto ex novo, nello stesso corpus normativo, l’art. 224 – ter che enuncia la speciale disciplina applicativa delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo, conseguenti a fattispecie di reato. La suddetta novella non ha dettato alcuna normativa transitoria in riferimento ai sequestri preventivi già disposti ed eseguiti nella vigenza delle disposizioni precedenti ed in particolare di quelli disposti dal GIP ex art. 321 cod. proc. pen., comma 2 in previsione della sottoposizione alla confisca dei veicoli, non appartenenti a persona estranea ai reati previsti dall’art. 186, comma 2, lett. c) e art. 187 C.d.S., comma 1. Nè ha, d’altra parte, escluso la sottoposizione dei medesimi veicoli al sequestro, prodromico alla confisca, benchè attualmente giuridicamente qualificata sanzione amministrativa accessoria al pari della sospensione della patente di guida che, in base alla disciplina dettata dal codice della strada in precedenza in vigore, il giudice penale è tenuto comunque ad irrogare, a seguito della commissione di taluni reati.

La novella ha sostanzialmente "depenalizzato" la sola sanzione accessoria,specificamente introdotta per la prima volta con il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e già ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità a valenza sanzionatoria penale, al di là dell’inquadramento sistematico tra le misure di sicurezza patrimoniali. Nulla invece si è innovato o mutato quanto alla natura di illecito penale delle fattispecie contravvenzionali (artt. 186, 186 – bis e art. 187 C.d.S.) che fungono da presupposto per l’applicazione della stessa misura. Non vengono quindi in gioco i principi stabiliti dall’art. 2 cod. pen., comma 4 (che concerne la successione nel tempo di leggi penali) e dalla legge n. 689 del 1981, come analizzati ed interpretati dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 7394 del 1994 attesochè si è trasformata in amministrativa solamente una sanzione accessoria, in precedenza penale, non annoverata tra le pene principali nè tra le pene accessorie ( artt. 17 e 19 cod. pen.).

Ed invero l’art. 187 C.d.S., comma 1 (nel testo sul punto, non novellato) stabilisce che, con la sentenza di condanna o con quelle emessa ex art. 444 cod. proc. pen. "è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato" (ovviamente non potendo che demandare l’incombente al giudice penale), disponendo tuttavia in chiusura che "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter". Identica disposizione enuncia il testo dell’art. 186, comma 2, lett. c). L’art. 186 – bis comma 6 fa diretto rinvio all’art. 186, comma 2, lett. c).

A’ sensi dell’art. 224 ter, comma 2 "nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo" (ovverosia: nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in cui ha avuto luogo la prodromica sottoposizione del veicolo al sequestro disciplinato dall’art. 213 C.d.S., ad iniziativa dell’agente o dell’organo accertatore), il prefetto, ricevute le sentenze od i decreti penali di condanna applicativi della misura, divenuti irrevocabili ex art. 648 cod. proc. pen., dispone "la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’art. 213 C.d.S., in quanto compatibili".

Disposizione di identico contenuto risulta enunciata dall’art. 224 ter C.d.S., comma 4, in ordine al fermo amministrativo.

Tale disciplina induce pertanto a ritenere che lo "intervento" del prefetto giochi un ruolo di natura sostanzialmente esecutiva di statuizioni preventivamente adottate dal giudice penale, una volta accertata la sussistenza dei reati da cui consegue detta sanzione amministrativa. Depone indiscutibilmente nello stesso senso la disposizione enunciata dal comma 7 del citato articolo dovendo il prefetto far luogo alla restituzione dei veicolo all’intestatario in caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento. Nè potrebbe valere a dimostrare il contrario il caso marginale (art. 224 ter C.d.S., comma 6) della "riserva" di discrezionalità in capo al prefetto in caso di "estinzione del reato per altra causa", tenuto a "verificare la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria", trattandosi comunque di intervento previsto per casi residuali e comunque sempre "subordinato" alla declaratoria di estinzione del reato, demandata esclusivamente al giudice penale.

L’art. 186, commi 9 bis e dell’art. 187 C.d.S., comma 8 bis, come novellati, stabiliscono che il giudice penale (una volta affermata la sussistenza delle contravvenzioni de quibus e riconosciuta la penale responsabilità dei conducenti dei veicoli) " revoca la confisca dei veicoli sequestrati, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità". Siffatte disposizioni valgono vieppiù a ribadire che al solo giudice penale è demandato (anche una volta divenuta la confisca sanzione amministrativa accessoria) pronunziare sulla stessa, applicandola o revocandola, con diretta proiezione del provvedimento stesso in ambito esecutivo.

Appare quindi al Collegio fuori discussione, alla stregua della prospettata "lettura" coordinata e sistematica delle richiamate disposizioni dell’applicabilità del principio della perpetuano jurisdictionis, in capo al giudice penale, quanto ai procedimenti già iniziati sotto il vigore delle precedenti disposizioni ed aventi ad oggetto la verifica della legittimità dei provvedimenti cautelari reali prodromici alla confisca de qua pur nella mutata qualificazione giuridica dell’istituto. L’elaborazione di tale principio della perpetuano jurisdictionis, cui è approdata la giurisprudenza di legittimità in talune pronunzie di seguito richiamate, si sviluppa prevalentemente nell’ambito della definizione di questioni attinenti alla competenza, allo scopo di individuare la disciplina normativa regolatrice di specifiche fattispecie, sulla base di due fondamentali presupposti concettuali:

1. successione di leggi processuali nel tempo, regolata, in difetto di disciplina transitoria, dal principio tempus regit actum che incontra il proprio limite nell’altro principio del cd. fatto esaurito "secondo il quale la norma che disciplina in modo diverso una fattispecie processuale non può applicarsi se i relativi presupposti di fatto si sono realizzati ed esauriti prima della entrata in vigore della nuova norma (Cass. Sez. 5 ord. n. 2883/2000;

Cass., Sez. 2, n. 2823/1992)";

2. irretroattività della legge ( art. 11 preleggi), quale principio generale dell’ordinamento, secondo cui, in difetto di disposizioni espressamente dichiarate retroattive, le "nuove" norme non possono che disciplinare fattispecie verificatesi dopo la loro entrata in vigore.

In sintesi può quindi sostenersi che, in base al principio della perpetualo jurisdictionis, salvo che la legge successivamente entrata in vigore non detti una disciplina transitoria applicabile alle fattispecie sorte nel vigore delle precedenti norme, resta ferma, in capo al giudice già investito della questione, la "competenza in prorogano" a pronunziarsi alla stregua della normativa antecedentemente in vigore (cfr. Sez. 1 n. 4351 /1992; Sez. 6 n. 10373 /2002; Sez. 1 n. 28545 /2004; Sez. 1 n. 12148/2005).

Nel caso di specie, (in cui, come si dirà in prosieguo, si deve unicamente procedere alla mera delibazione della legittimità del disposto sequestro preventivo in raffronto alla "nuova" disciplina amministrativa) non può quindi sfuggire, a conforto dell’applicabilità del richiamato principio, che fuori discussione resta, anche nella disciplina novellata della confisca amministrativa (cui è prodromico il sequestro), la competenza al riguardo, del giudice penale, come pacificamente già accade in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida.

Ed a dimostrazione della sussistenza della perpetuano jurisdictionis del giudice penale (in nessun caso messa in discussione dal novellato art. 224 ter C.d.S., ed anzi semmai, nella sostanza "riaffermata") deve porsi l’accento sull’ancor più stretta connessione, su di una sorta di quasi interdipendenza (pacificamente ricavabile dalla normativa novellata, cui testè si è fatto cenno) tra la confisca "disposta" dal giudice penale e l’applicazione della misura ablativa in sede meramente esecutiva ad opera del prefetto, solamente alla stregua e subordinatamente alla formazione del titolo "esecutivo", una volta sopravvenuta l’irrevocabilità della sentenza penale di condanna o di "patteggiamento" o del decreto penale, di guisa da doversi ritenere precluso al prefetto, in difetto della statuizione del giudice penale, l’adozione in via "esecutiva" ed autonoma della confisca amministrativa, a differenza di quanto previsto in materia di sospensione della patente di guida.

Nè l’applicazione a fatti pregressi, della sanzione amministrativa accessoria della confisca de qua, introdotta dalla citata novella ( L. n. 120 del 2010), ad opera del giudice penale, si porrebbe in aperta violazione del principio di irretroattività sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in difetto di disciplina di diritto intertemporale.

Come già chiarito da questa stessa Sezione 4^ con la sentenza n. 45365 del 2010, la lettera del citato art. 1 sancisce l’irretroattività dell’applicazione delle sanzioni amministrative a "violazioni amministrative" commesse anteriormente alla entrata in vigore della legge che le ha introdotte, mentre la "violazione" in questione si riferisce all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), che integra, al contrario, un reato la cui natura è e rimane immutata benchè ad " essa si applichi anche una sanzione che ha ora natura amministrativa: la confisca.".

E’ e resta comunque del tutto pacifico, come sostenuto anche dal ricorrente, che, in nome del principio del favor rei, la disciplina amministrativa dell’istituto della confisca risulta per definizione più favorevole all’imputato, come peraltro già evidenziato da questa Corte con la citata sentenza n. 40523/2010. Ne discende che i sequestri prodromici alla confisca dei veicoli, appartenenti ai responsabili dei succitati reati commessi successivamente all’entrata in vigore della novella, dovranno quindi eseguirsi in via amministrativa ex artt. 224 ter e 213 C.d.S., giusta il suddetto, espresso rinvio, fatta comunque sempre salva l’applicabilità del disposto dell’art. 321 cod. proc. pen., commi 1 e 3 bis, in caso di pericolo di reiterazione o di agevolazione della commissione dei reati ed in casi di assoluta urgenza di provvedere.

Quanto della concreta fattispecie, va rilevato che il ricorrente contesta la legittimità delle statuizioni del Tribunale che, accogliendo la richiesta di riesame del provvedimento cautelare reale avanzata dall’indagato, ha inteso considerare la mutata natura giuridica della confisca, divenuta sanzione amministrativa accessoria per effetto della novella di cui alla L. n. 120 del 2010, con la conseguente impossibilità del mantenimento del sequestro preventivo della vettura condotta dall’indagato al momento del fatto, siccome disposto ex art. 321 cod. proc. pen..

Nel caso di specie i Carabinieri della stazione di (OMISSIS)) in data 11 luglio 2010 avevano proceduto d’iniziativa, al sequestro in via d’urgenza dell’autovettura de qua, di proprietà e condotta dall’indagato del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., comma 1. In accoglimento della richiesta del P.M., il GIP del Tribunale di Milano provvedeva, in data 15 luglio 2010, a convalidare il sequestro e disponeva, ex art. 321 cod. proc. pen., comma 2, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del mezzo, in presenza della contestazione della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S..

Deve osservarsi che il sequestro risulta legittimamente adottato dal GIP ex art. 321 cod. proc. pen., comma 2, ovvero in conformità alla normativa vigente alla data del 15 luglio 2010, (tempus regit actum), in previsione della confisca dell’autoveicolo una volta acclarato il fumus commissi delicti della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1; confisca cui resta comunque prodromico il sequestro, anche alla stregua della disciplina dell’istituto successivamente introdotta, fatta salva unicamente la mutata natura – da penale in amministrativa – della sanzione accessoria, ad effetto ablativo, del veicolo stesso.

Ne discende che, per il richiamato principio della perpetuano jurisdictionis e sul presupposto dell’eadem ratio che pacificamente sottende la competenza dello stesso giudice penale ad irrogare anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (al pari, ad esempio, della sospensione della patente di guida) conseguente ex lege alla commissione della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1 (della quale il ricorrente risulta indagato atteso il riscontrato stato di alterazione psico-fisica in cui conduceva l’autovettura de qua, a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: tetraidrocannabinoli, di cui all’imputazione sopratrascritta) deve ritenersi consentito al giudice penale di effettuare la mera delibazione della persistente legittimità del sequestro, alla stregua della sopravvenuta normativa di natura amministrativa e non più penale. Ebbene detta verifica altro non concerne – à sensi del vigente art. 224 ter C.d.S., comma 1 – che la presumibile sussistenza del fumus commissi delicti in relazione alla surrichiamata contravvenzione prevista dall’art. 187 C.d.S., comma 1, come attestato dall’ordinanza impugnata; verifica già compiuta dallo stesso GIP ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare di cui all’art. 321 cod. proc. pen., comma 2, preceduto, peraltro, nel caso di specie, come testè osservato, dal sequestro disposto in via d’urgenza, d’iniziativa della stessa P.G. à sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., commi 1 e 3 – bis così di fatto, realizzandosi ante litteram quanto espressamente ora prescritto dall’art. 224 ter C.f.S., comma 1.

In conclusione, sarà possibile affermare che i sequestri eseguiti nella vigenza della precedente normativa di ordine generale, possono ritenersi attualmente "sopravvissuti" – nonostante la recente novella – nel caso in cui risultino legittimamente adottati anche sotto il profilo amministrativo e quindi a condizione che sussista il presupposto dell’accertata configurabilità delle contravvenzione prevista dall’art. 187 C.d.S., comma 1: presupposto speculare alla sussistenza del fumus commissi delicti necessariamente da delibarsi ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare di cui all’art. 321 cod. proc. pen., comma 2.

L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata in accoglimento del proposto ricorso. In sede di rinvio del procedimento, il Tribunale di Milano procederà al riesame della questione alla stregua delle considerazioni testè esposte ed anche di quanto evidenziato circa jus superveniens.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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