T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 1227 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente espone che con sentenza n. 121/2007 del Tribunale di Cosenza, l’Azienda sanitaria n. 2 di Castrovillari è stata condannata al pagamento del risarcimento danni in favore di Vuoto Caterina, nonché alla rifusione, in favore di esso ricorrente, delle spese legali nella misura di euro 3.700,00, oltre rimborso forfettario spese legali generali, IVA e CAP da distrarre ex art. 93 c.p.c.

La detta sentenza è stata notificata all’ASP di Cosenza, nel frattempo subentrata all’ASL n. 2 di Castrovillari, in data 18.7.2008 e trascorsi i termini di legge, è stato notificato atto di precetto.

Il ricorrente precisa che la sentenza, in quanto non appellata, è passata in giudicato e che con atto stragiudiziale di diffida notificato il 2.9.2010 è stato richiesto l’adempimento del giudicato.

Peraltro, nessuna pagamento è intervenuto.

In considerazione, quindi, del mancato pagamento di quanto dovuto, l’avv. T. è costretto ad agire in questa sede, per chiedere che sia ordinato alla Azienda Sanitaria di Cosenza di dare piena esecuzione al giudicato di cui in premessa, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Si è costituita in giudizio l’ASP di Cosenza, la quale eccepisce, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 87 CPA, in quanto il ricorso è stato notificato in data 2.2.2011, mentre risulta depositato 16.3.2011, quindi oltre il termine dimidiato per i procedimenti in Camera di Consiglio; sempre in via preliminare eccepisce l’improcedibilità del ricorso ex art. 1, comma 51 della legge n. 220/2010. Nel merito, l’ASP resistente rileva la scorretta determinazione del quantum dovuto.

Alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’eccezione preliminare dell’ASP resistente relativa al mancato rispetto del termine di deposito del ricorso non è fondata.

Il ricorso, infatti, risulta notificato in data 4.3.2011 e depositato in data 16.3.2011 e, conseguentemente, è rispettato il termine dimidiato di deposito.

Risulta, invece, fondata l’eccezione relativa alla legge n. 220/2010.

Deve, infatti, il Collegio richiamare il disposto del comma 51, articolo 1 della legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011), il quale prescrive che: "Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo."

In altri termini, il legislatore fa divieto, per dodici mesi dall’entrata in vigore della ricordata legge finanziaria – in sostanza per tutto il 2011 – di avviare "azioni esecutive" nei confronti delle amministrazioni contemplate nella norma ovvero – con riguardo allo stesso arco di tempo – di proseguirle.

In disparte ogni altro profilo, la richiamata disposizione impedisce dunque – allo stato – l’esame del proposto ricorso.

Ritiene, infatti, il Collegio che anche il rimedio dell’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo rientri nell’ambito di operatività della disposizione in esame nel caso in cui, come nella specie, trattasi dell’esecuzione del giudicato formatosi su pronuncia del giudice ordinario.

Infatti, il giudizio di ottemperanza assume la prospettazione di giudizio misto (di cognizione ed esecuzione al contempo) nei soli casi in cui si tratta dell’esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, e non anche nel caso di sentenze del giudice ordinario. Come è stato osservato in giurisprudenza, la natura di giudizio misto vale solo per la prima delle ipotesi richiamate in quanto spesso la regola posta dal giudicato amministrativo è una regola implicita, elastica, incompleta, che spetta al giudice dell’ottemperanza completare ed esplicitare. Sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 376) che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 15 marzo 1989 n. 7) hanno ritenuto che il giudice dell’ottemperanza, in caso di sentenze del giudice amministrativo – diversamente da quanto accade in caso di sentenze rese dal giudice di un altro ordine – ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l’emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimasto inevaso (cfr. anche Consiglio di stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409).

Per tali rilievi la procedura in esame, qualificabile come "azione esecutiva" in senso proprio, peraltro alternativa all’esecuzione di cui al codice di rito, resta assoggettata al termine di sospensione previsto dalla legge 220/2010.

Il divieto previsto dalla citata norma, pertanto, deve ritenersi operante a tutti gli effetti, con la conseguenza, che il giudizio in esame non può essere proseguito fino alla scadenza del termine indicato nel comma 51, articolo 1 della legge 220/2010, dopo la quale scadenza il giudizio potrà essere proseguito su impulso di parte.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, dichiara che il giudizio in esame non può essere proseguito fino alla scadenza del termine indicato nel comma 51, articolo 1 della legge 220/2010, dopo la quale scadenza potrà essere proseguito su impulso di parte.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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