Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 17-08-2011, n. 32124 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del 28/9/2010 il Tribunale di Savona ha applicato a V.A. la pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p., a fronte dell’addebito del reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1, 2 e 7, concesse le attenuanti generiche, applicato l’aumento per la continuazione rispetto all’ipotesi di cui all’art. 189 C.d.S., comma 7, la riduzione per il rito e disposta la sospensione condizionale della pena.

L’imputato V. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1. falsa o erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 461 c.p.p., art. 464 c.p.p., comma 3, e art. 557 c.p.p., per avere, dopo opposizione a decreto penale di condanna, proceduto ad applicazione di pena concordata non consentita a mente degli artt. 461, 464 e 557 c.p.p., posto che l’imputato con l’atto di opposizione aveva formulato domanda di giudizio immediato e non domanda di accesso al rito per l’accordo sulla pena.

2. abnormità della pronuncia impugnata per essersi questa esplicata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite.

All’udienza pubblica del 14/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’imputato V., che con l’atto di opposizione aveva chiesto il giudizio immediato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha chiesto l’applicazione della pena che poi è stata in concreto applicata. Avendo l’imputato ottenuto attraverso il processo ciò che aveva domandato non risulta immediatamente evidente il suo interesse a proporre impugnazione della decisione richiesta.

In ogni caso è decisivo considerare che in tema di patteggiamento la procedura dettata dall’art. 444 e ss., è tale per cui la stipulazione del patto comporta implicitamente la rinuncia a qualsiasi eccezione di natura processuale (Cass. Pen. Sez. 6^ 30/5/2000 n. 1445) che riguardi le fasi procedimentali che hanno preceduto la ratifica del patto stesso.

Tanto comporta la inammissibilità per pari manifesta infondatezza del secondo motivo di censura proposto.

Il ricorso è per le ragioni fin qui esposte inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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